Art. 4 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Il contributo di cui al presente decreto e' concedibile  per  la
realizzazione dei programmi di cui all'art. 4 del  decreto  3  luglio
2015 che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE)  n.
1407/2013,  a  condizione  che  presentino  spese   ammissibili   non
superiori a euro 3.000.000,00.