Art. 4 
 
 
               Ulteriori adempimenti delle istituzioni 
                       scolastiche e educative 
 
  1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  1,
comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il  numero  delle
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di  cui
all'articolo 1, comma 201, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le  classi  nelle
quali sono presenti piu' di due (( minori )) non vaccinati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  201,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              201. A decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  la
          dotazione organica complessiva di personale  docente  delle
          istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel  limite
          di euro 544,18 milioni  nell'anno  2015,  1.828,13  milioni
          nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno  2017,  1.878,56
          milioni nell'anno 2018, 1.915,91  milioni  nell'anno  2019,
          1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno
          2021, 2.053,60 milioni  nell'anno  2022,  2.095,20  milioni
          nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e  2.169,63
          milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a  quelle
          determinate  ai  sensi   dell'art.   19,   comma   7,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  nel
          testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della
          presente legge, nonche' ai sensi dell'art. 15,  commi  2  e
          2-bis,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  7,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art.  19  (Razionalizzazione  della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica). - (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          assicurando in ogni caso, in  ragione  di  anno,  la  quota
          delle economie lorde di spesa che devono  derivare  per  il
          bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai  sensi
          del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9  dell'art.  64
          citato.».