(( Art. 4-ter 
 
 
                           Unita' di crisi 
 
  l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e  gestione
delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, il Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integra  gli
obiettivi e la composizione dell'Unita' di crisi permanente di cui al
decreto del medesimo Ministro 27  marzo  2015  al  fine  di  renderli
funzionali alle  esigenze  di  coordinamento  tra  tutti  i  soggetti
istituzionali competenti in materia  di  prevenzione  delle  malattie
infettive nonche' di  regia  rispetto  alle  azioni  da  adottare  in
condizioni di rischio o  allarme.  La  partecipazione  all'Unita'  di
crisi e' a titolo gratuito  e  ai  componenti  non  sono  corrisposti
gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro della salute 27  marzo  2015,
          vistato da UCB presso il Ministero della salute,  visto  n.
          431 del  31  marzo  2015,  non  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, istituisce l'Unita' di crisi permanente.