Art. 4 Modalita' di accesso al beneficio 1. La domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma e' presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA, mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore entro il 1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 2. La domanda e' presentata a partire dal 2 settembre 2017 e fino al 31 ottobre 2017. 3. I comuni comunicano al Soggetto attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di beneficio dei nuclei familiari per i quali abbiano verificato il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nonche' la verifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2. 4. Il Soggetto attuatore, in esito alle verifiche di competenza, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), predispone l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per i quali il medesimo Soggetto attuatore dispone, in ogni caso successivamente al completamento delle verifiche necessarie per il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 2, comma 5 e fatto salvo quanto previsto al comma 5, il versamento del beneficio di cui all'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016, a decorrere dall'ultimo bimestre del 2017. 5. Nel caso di risorse insufficienti, i nuclei richiedenti sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 5 e i Nuclei familiari beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, calcolando per ogni nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio. 6. Ai fini della gestione dei flussi finanziari, il Soggetto attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio di cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relative alle erogazioni da effettuare ed effettuate, con periodicita' bimestrale e comunque ogni qual volta necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.