Art. 4 
 
 
               Disposizioni per favorire una migliore 
                    informazione dei consumatori 
 
  1. I Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche  agricole
alimentari e forestali, congiuntamente  nell'ambito  delle  attivita'
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, possono definire campagne di promozione dei sistemi
di etichettatura previsti dal presente decreto. 
  2. Le indicazioni sull'origine di cui all'agli articoli 2 e 3  sono
apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo
in modo da  essere  facilmente  visibili,  chiaramente  leggibili  ed
indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate,  limitate
o separate da  altre  indicazioni  scritte  o  grafiche  o  da  altri
elementi suscettibili di interferire. Le  medesime  indicazioni  sono
stampate in  caratteri  la  cui  parte  mediana  (altezza  della  x),
definita nell'allegato IV  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  25  ottobre  2011,  non  e'
inferiore a 1,2 millimetri.