Art. 4 
 
 
            Istituzione di zone economiche speciali - ZES 
 
  1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni  favorevoli  in
termini economici, finanziari e  amministrativi,  che  consentano  lo
sviluppo, in alcune aree del  Paese,  delle  imprese  gia'  operanti,
nonche'  l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette   aree,   sono
disciplinate  le  procedure,  le  condizioni  e  le   modalita'   per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di  seguito  denominata
«ZES». 
  2. Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente  delimitata  e
chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  Stato,
costituita anche  da  aree  non  territorialmente  adiacenti  purche'
presentino un nesso economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno
un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, (( sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della ))
rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attivita'
economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e  quelle  che
si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni,
in relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e  delle
attivita' di sviluppo di impresa. 
  3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua  durata,  i
criteri  ((  generali  per  l'identificazione  e   la   delimitazione
dell'area nonche' i criteri )) che ne  disciplinano  l'accesso  e  le
condizioni speciali di cui all'articolo 5 (( nonche' il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo  ))  sono  ((  definiti  ))  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare  su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  4. Le proposte di istituzione  di  ZES  possono  essere  presentate
dalle regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate
dalla  normativa   europea,   ammissibili   alle   deroghe   previste
dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  (( 4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4  puo'  presentare  una
proposta di istituzione di una  ZES  nel  proprio  territorio,  o  al
massimo due proposte  ove  siano  presenti  piu'  aree  portuali  che
abbiano le caratteristiche di cui al comma  2.  Le  regioni  che  non
posseggono  aree  portuali  aventi   tali   caratteristiche   possono
presentare  istanza  di  istituzione  di  una  ZES  solo   in   forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2. )) 
  5. Ciascuna  ZES  e'  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   su   proposta   delle   regioni
interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di  sviluppo
strategico, nel rispetto delle modalita' e  dei  criteri  individuati
dal decreto di cui al comma 3. 
  6. La regione, (( o le regioni  nel  caso  di  ZES  interregionali,
formulano )) la proposta di istituzione della  ZES,  specificando  le
caratteristiche   dell'area    identificata.    Il    soggetto    per
l'amministrazione   dell'area   ZES,   di   seguito   soggetto    per
l'amministrazione,  e'  identificato  in  un  Comitato  di  indirizzo
composto dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede,  da
un rappresentante della regione, (( o delle regioni nel caso  di  ZES
interregionale  )),  da  un  rappresentante  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e da un  rappresentante  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Ai membri  del  Comitato  non  spetta
alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione  di  gettoni  di
presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato  di  indirizzo
si avvale del Segretario generale dell'Autorita'  ((  di  sistema  ))
portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali  di
cui al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri  di
funzionamento  del  Comitato  si  provvede  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Il  soggetto  per   l'amministrazione   deve   assicurare,   in
particolare: 
  a) gli strumenti che garantiscano (( l'insediamento e ))  la  piena
operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES  ((   nonche'   la
promozione  sistematica  dell'area  verso  i  potenziali  investitori
internazionali )); 
  b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici  nell'ambito
ZES; 
  c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. 
  Il Segretario  generale  dell'Autorita'  portuale  puo'  stipulare,
previa  autorizzazione  del  Comitato   di   indirizzo,   accordi   o
convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. 
  7-bis. Il Segretario  generale  dell'Autorita'  ((  di  sistema  ))
portuale  puo'  stipulare,  previa  autorizzazione  del  Comitato  di
indirizzo, accordi o convenzioni quadro con  banche  ed  intermediari
finanziari. 
  8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell'area, sono tenute  al  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
europea, nonche' delle prescrizioni  adottate  per  il  funzionamento
della stessa ZES. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti al  d.lgs.  n.  165  del  2001,  si
          vedano i riferimenti normativi all'art. 1.