Art. 4 Procedure di rinnovo dei consigli e nomina commissario ad acta 1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio. 2. I commissari ad acta nominati con il presente decreto ed individuati nell'allegato B) per ciascun procedimento di accorpamento hanno il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle relative nuove camere di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime, nonche' di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione delle nuove camere di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 3. I commissari ad acta nominati con il presente decreto e individuati nell'allegato B) sono tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro commissario ad acta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato regioni. 4. Ai commissari ad acta non spetta, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Ai commissari ad acta e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tenendo conto dei criteri e dei limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4-bis) della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.