Art. 4 
 
 
                Piano nazionale annuale di controllo 
 
  1. La Direzione generale dei  Dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico  del  Ministero  della  salute,  nell'ambito  di  quanto
stabilito dall'art. 3 redige, avvalendosi del Gruppo di lavoro di cui
all'art. 5, e approva il Piano nazionale annuale delle  attivita'  di
controllo entro il 31 gennaio,  anche  sulla  base  dei  dati,  delle
informazioni  e  dei  risultati   dell'attivita'   di   controllo   e
sorveglianza esercitata a livello territoriale. 
  2. Fino  alla  conclusione  dell'accordo  di  cui  all'art.  3,  la
Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico
del Ministero della salute redige e approva un  piano  dei  controlli
transitorio.