Art. 4 Piano nazionale annuale di controllo 1. La Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 redige, avvalendosi del Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, e approva il Piano nazionale annuale delle attivita' di controllo entro il 31 gennaio, anche sulla base dei dati, delle informazioni e dei risultati dell'attivita' di controllo e sorveglianza esercitata a livello territoriale. 2. Fino alla conclusione dell'accordo di cui all'art. 3, la Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute redige e approva un piano dei controlli transitorio.