(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse
categorie di consorziati assicurando un'adeguata  partecipazione  dei
Produttori e dei Trasformatori. I Recuperatori e Riciclatori  possono
partecipare al Consorzio, previo accordo con gli  altri  consorziati,
con  una  quota  idonea  a  garantire  una  posizione  dialettica  di
confronto sulla gestione delle risorse e delle attivita'. 
    Le quote di partecipazione sono pertanto cosi' ripartite  fra  le
diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2: 
    a) alla categoria dei produttori e' riservata una quota del 35%; 
    b) alla categoria dei trasformatori e' riservata  una  quota  del
35%; 
    c) alla categoria degli autoproduttori e' riservata una quota del
10%; 
    d) alla categoria dei riciclatori e recuperatori e' riservata una
quota del 20%. 
    2.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la
ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'
disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della
convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel
regolamento,  a  rideterminare  le  quote   di   partecipazione   dei
consorziati di ciascuna delle categorie  ai  fini  del  rispetto  del
comma 1. 
    4. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato
puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In
tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli
importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare
all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il
passato. 
    5. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare
domanda  scritta  al  Consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a
conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti
consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari
vincolanti per i consorziati. 
    6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo
dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di
fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote
consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.