Art. 4 
 
 
               Modalita' di accesso da parte dell'AIFA 
 
  1. L'AIFA riceve  settimanalmente  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze le  fatture  elettroniche  in  formato  XML,  prive  di
allegati e dei dati relativi all'iscrizione all'albo professionale  e
a quelli bancari. 
  2. Le fatture di cui al comma 1 sono quelle  emesse  dalle  imprese
produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del
settore sanitario. 
  3. Al fine di individuare le fatture secondo il  criterio  definito
al  comma   2,   l'AIFA   fornisce   preventivamente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze un elenco contenente i codici fiscali e
le partite IVA delle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci
di cui al precedente comma e comunica tempestivamente ogni  eventuale
variazione o aggiornamento di tale elenco. 
  4. La Ragioneria generale dello Stato e  l'AIFA  regolano  mediante
apposita convenzione le modalita' di accesso e le misure di sicurezza
relative allo scambio dei dati  di  cui  al  presente  articolo,  nel
rispetto delle misure previste dal Provvedimento 2  luglio  2015,  n.
393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del  4  agosto  2015,
del Garante per la protezione  dei  dati  personali,  concernente  le
misure di sicurezza e modalita' di scambio  dei  dati  personali  tra
amministrazioni pubbliche.