Art. 4 
 
  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di
autorizzazione prefettizia: 
    a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi  da  quelli
di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca  natura  o
per fattori climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad  un  rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o  vendita,  nonche'  i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al  trasporto  di  prodotti
destinati all'alimentazione degli animali; 
    b) i veicoli ed i complessi  di  veicoli,  classificati  macchine
agricole, destinati al trasporto di cose,  che  circolano  su  strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; 
    c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli  impiegati  per
esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale,  a
condizione  che  tali  esigenze   siano   riferibili   a   situazioni
eccezionali  debitamente  documentate,   temporalmente   limitate   e
quantitativamente definite. 
  2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1  autorizzati  alla
circolazione in deroga, devono altresi'  essere  muniti  di  cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa  in  nero  la  lettera  «a»  minuscola  di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.