Art. 4 Competenza territoriale delle sezioni 1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio: a) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari e' competente la sezione specializzata di Bari; b) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche e' competente la sezione specializzata di Bologna; c) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia e' competente la sezione specializzata di Brescia; d) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio della Regione Sardegna e' competente la sezione specializzata di Cagliari; e) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: e' competente la sezione specializzata di Catania; f) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio della Regione Calabria e' competente la sezione specializzata di Catanzaro; g) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria e' competente la sezione specializzata di Firenze; h) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio della Regione Basilicata e del distretto della Corte di appello di Lecce e' competente la sezione specializzata di Lecce; i) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano e' competente la sezione specializzata di Milano; l) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: e' competente la sezione specializzata di Palermo; m) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo e' competente la sezione specializzata di Roma; n) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise e' competente la sezione specializzata di Napoli; o) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e' competente la sezione specializzata di Torino; p) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto e' competente la sezione specializzata di Venezia. 2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. 3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. 4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida. 5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.