Art. 4 
 
 
Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per  particolari
                       categorie di interventi 
 
  1.  Qualora  nel  provvedimento  di  vincolo,  ovvero   nel   piano
paesaggistico,  siano  contenute  le  specifiche  prescrizioni  d'uso
intese  ad  assicurare  la  conservazione  e  la  tutela   del   bene
paesaggistico, le seguenti categorie  di  interventi  ed  opere  sono
esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata: 
  a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo  periodo,
A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti  al  procedimento
autorizzatorio semplificato  in  base  al  combinato  disposto  delle
corrispondenti voci  degli  Allegati  «A»  e  «B»  nel  caso  in  cui
riguardino aree o immobili  vincolati  ai  sensi  dell'articolo  136,
comma 1,  del  Codice,  lettere  a),  b)  e  c),  limitatamente,  per
quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 
  b) gli interventi e le opere di cui alle voci  B.6,  B.13,  B.26  e
B.36. 
  2. La  regione  e  il  Ministero  danno  adeguata  pubblicita'  sui
rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero
dall'obbligo di cui al comma  1.  L'esonero  decorre  dalla  data  di
pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali. 
  3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati  gli  accordi  di
collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
come modificato dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale  di  efficacia  degli
accordi  medesimi,  sono  esonerati  dall'obbligo  di  autorizzazione
paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13,
B.26 e B.36 dell'Allegato «B». 
  4.  Sono  fatti  salvi  in  ogni  caso  gli  specifici  accordi  di
collaborazione gia' intervenuti  tra  Ministero  e  singole  regioni,
stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  come
          modificato dall'art. 25,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Disposizioni  urgenti
          per la tutela del patrimonio culturale, lo  sviluppo  della
          cultura  e  il  rilancio  del  turismo),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125: 
              «Art. 12 (Misure urgenti  per  la  semplificazione,  la
          trasparenza,  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento   dei
          procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
          - 1. Al fine di semplificare i procedimenti in  materia  di
          autorizzazione paesaggistica, all'art. 146 del  Codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Il  termine  di  efficacia   dell'autorizzazione
          decorre dal giorno in  cui  acquista  efficacia  il  titolo
          edilizio  eventualmente  necessario  per  la  realizzazione
          dell'intervento,  a  meno  che  il  ritardo  in  ordine  al
          rilascio e alla conseguente efficacia di  quest'ultimo  non
          sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.". 
              1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il  buon
          andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni
          culturali e paesaggistici, i pareri,  nulla  osta  o  altri
          atti  di  assenso  comunque  denominati,  rilasciati  dagli
          organi periferici del Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  possono  essere   riesaminati,
          d'ufficio o su  segnalazione  delle  altre  amministrazioni
          coinvolte nel  procedimento,  da  apposite  commissioni  di
          garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite
          esclusivamente  da  personale  appartenente  ai  ruoli  del
          medesimo  Ministero  e  previste  a  livello  regionale   o
          interregionale dal regolamento  di  organizzazione  di  cui
          all'art. 14, comma 3. Le commissioni  di  garanzia  possono
          riesaminare la decisione entro  il  termine  perentorio  di
          dieci giorni dalla ricezione dell'atto,  che  e'  trasmesso
          per via telematica dai  competenti  organi  periferici  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo,   contestualmente   alla   sua   adozione,    alle
          commissioni e  alle  altre  amministrazioni  coinvolte  nel
          procedimento; queste ultime  possono  chiedere  il  riesame
          dell'atto entro tre giorni  dalla  sua  ricezione.  Decorso
          inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente
          periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di  cui
          al presente  comma  si  applica  altresi'  nell'ipotesi  di
          dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
          dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  successive  modificazioni,  anche  su   iniziativa
          dell'amministrazione procedente. Nelle  more  dell'adozione
          del regolamento di cui al primo periodo, con il quale  sono
          disciplinate  le   funzioni   e   la   composizione   delle
          commissioni, il potere di riesame di cui al presente  comma
          e'  attribuito  ai  comitati  regionali  di   coordinamento
          previsti dall'art. 19 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.  Alle
          attivita' delle commissioni di cui  al  presente  comma  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie  disponibili   a   legislazione   vigente.   Ai
          componenti delle predette commissioni non sono  corrisposti
          gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              1-ter. Per assicurare la trasparenza e  la  pubblicita'
          dei procedimenti di tutela e valorizzazione del  patrimonio
          culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di
          ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
          gli  atti  aventi  rilevanza  esterna  e  i   provvedimenti
          adottati dagli organi centrali e periferici  del  Ministero
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo
          nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
          cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
          integralmente nel sito internet del Ministero e in  quello,
          ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto,  secondo
          le disposizioni in materia di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
          marzo 2013, n. 33.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle
          disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. 
              2. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  su
          proposta del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n.  281,   sono   dettate   disposizioni   modificative   e
          integrative al regolamento di cui all'art.  146,  comma  9,
          quarto  periodo,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  e
          successive modificazioni, al fine di ampliare  e  precisare
          le ipotesi di interventi di  lieve  entita',  nonche'  allo
          scopo di operare ulteriori semplificazioni  procedimentali,
          ferme, comunque, le esclusioni di  cui  agli  articoli  19,
          comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          e successive modificazioni.  Con  il  medesimo  regolamento
          sono altresi' individuate: 
              a)   le   tipologie   di   interventi   per   i   quali
          l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta,  ai  sensi
          dell'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e  del
          paesaggio,  sia  nell'ambito  degli  interventi  di   lieve
          entita'  gia'  compresi   nell'allegato   1   al   suddetto
          regolamento di cui all'art. 146, comma 9,  quarto  periodo,
          del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
          definizione  di  ulteriori  interventi  minori   privi   di
          rilevanza paesaggistica; 
              b) le tipologie di  intervento  di  lieve  entita'  che
          possano  essere   regolate   anche   tramite   accordi   di
          collaborazione tra il Ministero,  le  regioni  e  gli  enti
          locali, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive  modificazioni,  con  specifico  riguardo
          alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
          autonomie territoriali. 
              3. Al fine di semplificare e  razionalizzare  le  norme
          sulla riproduzione di beni culturali, al  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
          42 del 2004 e successive modificazioni, sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a) al comma 3 dell'art. 108 dopo la  parola  "pubblici"
          sono inserite le seguenti: "o privati"  e  dopo  la  parola
          "valorizzazione" sono  inserite  le  seguenti:  ",  purche'
          attuate senza scopo di lucro"; 
              b) all'art. 108,  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita',
          svolte senza scopo  di  lucro,  per  finalita'  di  studio,
          ricerca, libera manifestazione del pensiero  o  espressione
          creativa,  promozione  della  conoscenza   del   patrimonio
          culturale: 
              1) la riproduzione di beni culturali diversi  dai  beni
          bibliografici e archivistici attuata con modalita' che  non
          comportino  alcun  contatto  fisico  con   il   bene,   ne'
          l'esposizione  dello  stesso  a  sorgenti  luminose,   ne',
          all'interno degli istituti della cultura, l'uso di  stativi
          o treppiedi; 
              2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini
          di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
          poter essere ulteriormente riprodotte  a  scopo  di  lucro,
          neanche indiretto.» 
              4. Al  fine  di  semplificare  la  consultazione  degli
          archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni: 
              a) la lettera b-bis)  del  comma  1  dell'art.  122  e'
          abrogata; 
              b) al comma 1 dell'art. 41, primo  periodo,  le  parole
          "quarant'anni"    sono    sostituite    dalle     seguenti:
          "trent'anni". 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.  14,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  sempre  concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, con firma elettronica avanzata, ai sensi  dell'art.  1,
          comma 1, lettera q-bis), del decreto  legislativo  7  marzo
          2005,  n.  82,   ovvero   con   altra   firma   elettronica
          qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
          della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
          All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  dalla
          legislazione vigente.».