Art. 4 
 
        Principi generali e diritti dei titolari dei diritti 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei
titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro  alcun
obbligo che non sia oggettivamente  necessario  alla  protezione  dei
loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi. 
  2. I titolari dei diritti  possono  affidare  ad  un  organismo  di
gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di  loro
scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie  o  dei
tipi di opere e degli altri materiali protetti  per  i  territori  da
essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione  europea  di
nazionalita',  di  residenza  o  di  stabilimento  dell'organismo  di
gestione collettiva, dell'entita'  di  gestione  indipendente  o  del
titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  180,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento  all'attivita'  di
intermediazione di diritti d'autore. 
  3. L'organismo  di  gestione  collettiva  scelto  e'  obbligato  ad
assumere la gestione  affidatagli,  se  questa  rientra  nel  proprio
ambito  di  attivita'  e  non   sussistono   ragioni   oggettivamente
giustificate per rifiutarla. L'organismo  di  gestione  collettiva  o
l'entita' di gestione indipendente, prima di  assumere  la  gestione,
forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4,
5, 6 e 7, nonche' quelle relative  alle  spese  di  gestione  e  alle
detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti
provenienti dall'investimento dei  proventi  stessi.  L'organismo  di
gestione collettiva o l'entita' di gestione  indipendente  forniscono
le stesse informazioni ai titolari dei  diritti  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia'  autorizzati  a
gestire i loro diritti, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. I titolari dei diritti, qualora  affidino  ad  un  organismo  di
gestione collettiva o  ad  un'entita'  di  gestione  indipendente  la
gestione dei propri diritti, specificano,  in  forma  scritta,  quale
diritto o categoria di diritti o tipo  di  opere  e  altri  materiali
protetti, affidano alla loro gestione. 
  5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti  di
concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie  di
diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta. 
  6.  I  titolari  dei  diritti  hanno   il   diritto   di   revocare
l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso,  in
tutto o in parte, per i territori di loro scelta,  con  un  preavviso
non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto
non puo' essere subordinato  ad  alcuna  condizione.  L'organismo  di
gestione collettiva o  l'entita'  di  gestione  indipendente  possono
decidere  che  tale  revoca  produca  effetti  soltanto   alla   fine
dell'esercizio finanziario. 
  7. In caso di somme dovute ai titolari  dei  diritti  per  atti  di
sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione
o per  licenze  concesse  prima  che  si  producano  gli  effetti  di
un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano  i
diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38. 
  8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o
nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva  e
dell'entita' di gestione indipendente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art.  180  della  legge  22  aprile
          1941, n. 633, citata nelle  note  alle  premesse,  si  veda
          nelle note all'art. 2.