(Statuto-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                             Presidente 
 
  1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge  23
agosto  1988,  n.  400,  e'   scelto   tra   personalita'   di   alta
qualificazione scientifica e professionale. 
  2. La carica di Presidente e'  incompatibile  con  qualsiasi  altra
attivita'  professionale  a  carattere  continuativo;  se  dipendente
pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di  fuori  ruolo
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 
  3. Il Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ente  ed  e'
responsabile delle relazioni istituzionali. 
  4. Il Presidente, in particolare: 
    a) convoca e  presiede  il  Consiglio  di  amministrazione  e  il
Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore  generale,
l'ordine del giorno; 
    b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unita'  di
indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    c) sottopone al Consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del
Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa
e la gestione, contenente l'individuazione  e  la  definizione  degli
obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base  dei
quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente
normativa; 
    d) sottopone al  Consiglio  di  amministrazione  il  progetto  di
bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di
assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale; 
    e) assicura al Ministro la necessaria collaborazione  nell'azione
di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette  ad
approvazione; 
    f) assicura il  costante  raccordo  tra  le  funzioni  esercitate
rispettivamente dal Consiglio  di  amministrazione  e  dal  Consiglio
scientifico; 
    g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di  intesa,  nonche'
gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni  temporanee  e
altri atti di competenza del  rappresentante  legale  nell'ambito  di
quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3; 
    h) esercita qualsiasi altro compito o  funzione  assegnata  dalla
legislazione vigente. 
  5. Il  Presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere
confermato una sola volta. Il relativo compenso  e'  determinato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6.   Il   Presidente   nomina,   nell'ambito   del   Consiglio   di
amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di  sua
assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o  di
dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte, fino alla  nomina
del nuovo Presidente, dal vicepresidente, se nominato, ovvero, se non
nominato, dal consigliere piu' anziano nella carica o, a  parita'  di
anzianita', dal consigliere piu' anziano di eta'. 
  7. Il Presidente nomina il Direttore generale  su  conforme  parere
del Consiglio di amministrazione. 
  8. Per motivi di  urgenza  il  Presidente  puo'  adottare  atti  di
competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti  medesimi  sono
portati a ratifica del Consiglio di amministrazione  entro  la  prima
riunione successiva alla loro adozione  e  comunque  nel  termine  di
trenta giorni. In caso di mancata ratifica l'atto decade. Sono  fatti
salvi gli effetti medio tempore prodotti.