Art. 4 
 
                 Articolo 2635-bis del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile e' inserito il seguente: 
  «Art.  2635-bis  (Istigazione  alla  corruzione  tra  privati).   -
Chiunque offre o promette denaro o altra  utilita'  non  dovuti  agli
amministratori, ai direttori generali,  ai  dirigenti  preposti  alla
redazione  dei  documenti  contabili  societari,  ai  sindaci  e   ai
liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi
un'attivita'  lavorativa  con  l'esercizio  di  funzioni   direttive,
affinche' compia od ometta  un  atto  in  violazione  degli  obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di  fedelta',  soggiace,
qualora  l'offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  alla  pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 
  La pena di cui al primo comma si applica  agli  amministratori,  ai
direttori  generali,  ai  dirigenti  preposti  alla   redazione   dei
documenti contabili  societari,  ai  sindaci  e  ai  liquidatori,  di
societa' o enti privati, nonche'  a  chi  svolge  in  essi  attivita'
lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per
se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione
di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o  degli  obblighi
di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata. 
  Si procede a querela della persona offesa.».