Art. 4 Programmazione 1. La programmazione del servizio civile universale e' realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di cui all'articolo 3. 2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono: a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunita'; b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi. 4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.