Art. 4 Organi 1. Sono organi del CIP: a) il consiglio nazionale; b) la giunta nazionale; c) il presidente; d) il segretario generale; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 3. Il computo dei mandati di cui al comma 2 si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.