Art. 4 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi del CIP: 
  a) il consiglio nazionale; 
  b) la giunta nazionale; 
  c) il presidente; 
  d) il segretario generale; 
  e) il collegio dei revisori dei conti. 
  2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I  componenti
che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in  carica
fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti  della
giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere  c),  d),
ed e) non possono restare in carica oltre due mandati. E'  consentito
un terzo mandato consecutivo se uno dei  due  mandati  precedenti  ha
avuto durata inferiore a due anni ed  un  giorno  per  causa  diversa
dalle dimissioni volontarie. 
  3. Il computo dei mandati di cui al comma 2 si effettua a decorrere
dal mandato successivo a quello in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto  dell'autorita'
di vigilanza, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.