Art. 4 
 
 
             Strutture di prima assistenza e accoglienza 
               per i minori stranieri non accompagnati 
 
  1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  le  parole:  «di  prima  accoglienza»  sono  inserite  le
seguenti: «a loro destinate»; 
  b) le  parole:  «a  sessanta  giorni,  alla  identificazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che
si deve concludere entro dieci giorni,». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale),  cosi'  come  modificato  dalla   presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 19 (Accoglienza dei minori non  accompagnati).  -
          1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
          minori  non  accompagnati   sono   accolti   in   strutture
          governative di prima accoglienza a loro destinate istituite
          con  decreto  del   Ministro   dell'interno,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   per   il   tempo
          strettamente necessario, comunque non  superiore  a  trenta
          giorni, all'identificazione, che si deve  concludere  entro
          dieci  giorni,  e  all'eventuale  accertamento   dell'eta',
          nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro  eta',
          ogni informazione sui  diritti  riconosciuti  al  minore  e
          sulle modalita' di  esercizio  di  tali  diritti,  compreso
          quello  di  chiedere  la  protezione   internazionale.   Le
          strutture di prima accoglienza sono attivate dal  Ministero
          dell'interno,  in  accordo  con  l'ente  locale   nel   cui
          territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
          dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.  Con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  i  profili
          finanziari, sono fissati le modalita' di  accoglienza,  gli
          standard  strutturali,  in  coerenza   con   la   normativa
          regionale, e i servizi da erogare, in  modo  da  assicurare
          un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto  dei
          diritti fondamentali del  minore  e  dei  principi  di  cui
          all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima
          accoglienza e' garantito un  colloquio  con  uno  psicologo
          dell'eta' evolutiva,  ove  necessario  in  presenza  di  un
          mediatore culturale, per accertare la situazione  personale
          del minore, i motivi e le circostanze  della  partenza  dal
          suo Paese di origine e del viaggio effettuato,  nonche'  le
          sue aspettative future.  La  prosecuzione  dell'accoglienza
          del minore e' assicurata ai sensi del comma 2. 
              (Omissis).».