Art. 4
(Regime fiscale delle locazioni brevi)
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso la
gestione di portali online.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai
contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si
applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con
l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi
lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a
titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il
godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni
di cui al comma 1.
4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line,
mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati
relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione
di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero
se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei
dati.
5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso
la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano,
in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e
provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla
relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui
non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al
comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della
stessa ne' del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che
utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line
al fine di definire le modalita' di collaborazione per il
monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione
dei medesimi portali.