Art. 4 
 
                      Scuole statali all'estero 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero  dell'istruzione
dell'universita'  e  della   ricerca,   possono   essere   istituite,
trasformate o soppresse scuole statali all'estero. 
  2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento  a
quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano  di
istruzione e formazione. Il Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca,  puo'  autorizzare
varianti  in  relazione  a  esigenze  locali.  Ai  titoli  di  studio
conseguiti e' riconosciuto valore legale. 
  3.  Ciascuna  istituzione  scolastica  redige  il  piano  triennale
dell'offerta  formativa,  secondo  le  disposizioni  applicabili  nel
territorio nazionale. Le realta' istituzionali, culturali, sociali ed
economiche italiane possono partecipare alla formulazione del  piano.
Per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 13, della  legge  n.
107  del  2015  e  per  assicurare  la  continuita'  delle  relazioni
internazionali  e  la  coerenza  dell'azione  dell'Italia  nel  Paese
interessato, il piano e' trasmesso per  il  tramite  del  capo  della
rappresentanza diplomatica  o  dell'ufficio  consolare  al  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  4. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito secondo le
disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  puo'  autorizzare
l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  13,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «13. L'ufficio scolastico  regionale  verifica  che  il
          piano triennale dell'offerta formativa rispetti  il  limite
          dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e
          trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca gli esiti della verifica».