Art. 4 
 
        Valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica 
 
  1. La valutazione  della  qualita'  dell'inclusione  scolastica  e'
parte integrante del procedimento di  valutazione  delle  istituzioni
scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
  2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione  dei
protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di
autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente  per  l'inclusione
scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli
indicatori  per  la  valutazione   della   qualita'   dell'inclusione
scolastica sulla base dei seguenti criteri: 
    a) livello  di  inclusivita'  del  Piano  triennale  dell'offerta
formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; 
    b)  realizzazione   di   percorsi   per   la   personalizzazione,
individualizzazione e differenziazione dei  processi  di  educazione,
istruzione e  formazione,  definiti  ed  attivati  dalla  scuola,  in
funzione  delle  caratteristiche  specifiche  delle  bambine  e   dei
bambini, delle alunne e  degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli
studenti; 
    c)   livello   di    coinvolgimento    dei    diversi    soggetti
nell'elaborazione del Piano per l'inclusione  e  nell'attuazione  dei
processi di inclusione; 
    d) realizzazione di iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione
delle competenze professionali del personale della scuola incluse  le
specifiche attivita' formative; 
    e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per  la  valutazione
dei risultati di apprendimento delle alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli  studenti,  anche  attraverso  il  riconoscimento
delle differenti modalita' di comunicazione; 
    f) grado  di  accessibilita'  e  di  fruibilita'  delle  risorse,
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo
adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento
          sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in   materia   di
          istruzione  e  formazione»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155: 
                «Art. 6 (Procedimento di valutazione). - 1.  Ai  fini
          dell'articolo  2  il  procedimento  di  valutazione   delle
          istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare
          il ruolo delle  scuole  nel  processo  di  autovalutazione,
          sulla base dei protocolli di valutazione e  delle  scadenze
          temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2,
          comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo 7
          del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a  decorrere
          dall'anno 2013: 
                  a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
              1) analisi e verifica del proprio servizio  sulla  base
          dei dati  resi  disponibili  dal  sistema  informativo  del
          Ministero, delle rilevazioni sugli  apprendimenti  e  delle
          elaborazioni sul valore aggiunto  restituite  dall'Invalsi,
          oltre a ulteriori elementi  significativi  integrati  dalla
          stessa scuola; 
              2) elaborazione di un rapporto  di  autovalutazione  in
          formato  elettronico,  secondo  un  quadro  di  riferimento
          predisposto dall'Invalsi, e formulazione  di  un  piano  di
          miglioramento; 
                  b) valutazione esterna: 
              1)   individuazione   da   parte   dell'Invalsi   delle
          situazioni  da  sottoporre  a  verifica,  sulla   base   di
          indicatori di efficienza ed efficacia previamente  definiti
          dall'Invalsi medesimo; 
              2) visite dei nuclei di cui  al  comma  2,  secondo  il
          programma e i  protocolli  di  valutazione  adottati  dalla
          conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5; 
              3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche
          dei piani di miglioramento in base agli esiti  dell'analisi
          effettuata dai nuclei; 
                  c) azioni di miglioramento: 
                    1)  definizione  e  attuazione  da  parte   delle
          istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche
          con il supporto dell'Indire o attraverso la  collaborazione
          con   universita',   enti    di    ricerca,    associazioni
          professionali e culturali. Tale collaborazione avviene  nei
          limiti delle risorse  umane  e  finanziarie  disponibili  e
          senza determinare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                  d)  rendicontazione   sociale   delle   istituzioni
          scolastiche: 
                    1)  pubblicazione,   diffusione   dei   risultati
          raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in
          una dimensione di trasparenza  sia  in  una  dimensione  di
          condivisione e promozione al miglioramento del servizio con
          la comunita' di appartenenza. 
              2. I nuclei di valutazione esterna sono  costituiti  da
          un dirigente tecnico del contingente  ispettivo  e  da  due
          esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma  1,
          lettera f). Al dirigente  tecnico  non  spettano  compensi,
          gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento
          delle  attivita'  di   valutazione.   L'Invalsi   definisce
          annualmente i compensi  per  gli  esperti  impiegati  nelle
          medesime attivita', a decorrere dall'anno  2013,  entro  il
          limite delle  risorse  annualmente  assegnate  in  sede  di
          riparto  del  Fondo  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  51,
          comma  2,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n.  35,  le  istituzioni  scolastiche   sono   soggette   a
          periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  e
          sulle competenze degli studenti, predisposte e  organizzate
          dall'Invalsi anche in  raccordo  alle  analoghe  iniziative
          internazionali. Tali rilevazioni sono  effettuate  su  base
          censuaria  nelle  classi  seconda  e  quinta  della  scuola
          primaria, prima e terza della scuola  secondaria  di  primo
          grado, seconda e ultima della scuola secondaria di  secondo
          grado e comunque entro il  limite,  a  decorrere  dall'anno
          2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul
          Fondo di cui  all'articolo  7  del  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204. 
              4. Le azioni di cui al comma 1  sono  dirette  anche  a
          evidenziare  le  aree  di  miglioramento  organizzativo   e
          gestionale  delle  istituzioni   scolastiche   direttamente
          riconducibili  al  dirigente  scolastico,  ai  fini   della
          valutazione dei risultati della  sua  azione  dirigenziale,
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  25  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro. 
              5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti
          dalle singole istituzioni scolastiche, sono  comunicati  al
          direttore  generale  del  competente   Ufficio   scolastico
          regionale, che ne tiene conto ai fini della  individuazione
          degli obiettivi da assegnare  al  dirigente  scolastico  in
          sede  di  conferimento  del  successivo  incarico  e  della
          valutazione di cui al comma 4.».