Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera  oo),  sono  inserite  le  seguenti:  "oo-bis)
«lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale  o
specializzata, di importo piu' elevato fra le  categorie  costituenti
l'intervento e indicate nei documenti di gara; 
    oo-ter) «lavori  di  categoria  scorporabile»,  la  categoria  di
lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di  gara,
tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e  comunque  di
importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera
o  lavoro,  ovvero  di  importo  superiore  a  150.000  euro   ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;"; 
    oo-quater)  «manutenzione  ordinaria»,  fermo   restando   quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare  il
degrado dei  manufatti  e  delle  relative  pertinenze,  al  fine  di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le  componenti,  degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido
funzionamento  e  di  sicurezza,  senza  che  da  cio'   derivi   una
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene  e
la sua funzionalita'. 
    oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere  e
le modifiche  necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per  adeguarne
le componenti, gli impianti  e  le  opere  connesse  all'uso  e  alle
prescrizioni vigenti e con la finalita'  di  rimediare  al  rilevante
degrado  dovuto  alla   perdita   di   caratteristiche   strutturali,
tecnologiche  e  impiantistiche,  anche  al  fine  di  migliorare  le
prestazioni,  le  caratteristiche  strutturali,  energetiche   e   di
efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene  e
la sua funzionalita';"; 
    b) alla lettera uu), dopo le parole:  "l'esecuzione  di  lavori",
sono inserite le  seguenti:  "ovvero  la  progettazione  esecutiva  e
l'esecuzione, ovvero la progettazione  definitiva,  la  progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori"; 
    c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra
nella presente lettera,  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "operatore
economico" e al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "in  condizioni
operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili"; 
    d) alla  lettera  eee),  dopo  le  parole:  "si  applicano"  sono
aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela  della  finanza
pubblica,"; 
    e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal  seguente:
";"; 
    f) la lettera  aaaaa),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "aaaaa)
«categorie  di  opere  specializzate»,  le  opere  e  i  lavori  che,
nell'ambito del processo  realizzativo,  necessitano  di  lavorazioni
caratterizzate    da    una    particolare     specializzazione     e
professionalita';"; 
    g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal  seguente:
";"; 
    h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti: 
      "ggggg-bis) «principio di unicita'  dell'invio»,  il  principio
secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola  volta  a  un  solo
sistema informativo, non puo' essere richiesto  da  altri  sistemi  o
banche  dati,  ma  e'  reso  disponibile  dal   sistema   informativo
ricevente.  Tale  principio   si   applica   ai   dati   relativi   a
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte
le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti  pubblici
soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in  tutto  o
in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente  codice  obblighi
di comunicazione a una banca dati; 
      ggggg-ter)  «unita'  progettuale»,  il  mantenimento,  nei  tre
livelli   di   sviluppo   della   progettazione,   delle   originarie
caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali  e  tecnologiche  del
progetto; 
      ggggg-quater)  «documento  di  fattibilita'  delle  alternative
progettuali», il documento in cui sono individuate ed  analizzate  le
possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui  si  da'  conto
della  valutazione  di  ciascuna  alternativa,   sotto   il   profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche'  sotto  il  profilo
tecnico ed economico; 
      ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di  beni  e
servizi», il documento che le amministrazioni  adottano  al  fine  di
individuare gli acquisti di  forniture  e  servizi  da  disporre  nel
biennio, necessari  al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
valutati dall'amministrazione preposta; 
      ggggg-sexies) «programma triennale  dei  lavori  pubblici»,  il
documento che le amministrazioni adottano al fine  di  individuare  i
lavori da avviare nel  triennio,  necessari  al  soddisfacimento  dei
fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; 
      ggggg-septies) «elenco  annuale  dei  lavori»,  l'elenco  degli
interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici  di
riferimento,  da  avviare  nel  corso  della  prima  annualita'   del
programma stesso; 
      ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi», l'elenco delle acquisizioni  di  forniture  e  dei  servizi
ricompresi nel programma biennale  di  riferimento,  da  avviare  nel
corso della prima annualita' del programma stesso; 
      ggggg-nonies) «quadro  esigenziale»,  il  documento  che  viene
redatto ed approvato dall'amministrazione in  fase  antecedente  alla
programmazione dell'intervento e che individua, sulla base  dei  dati
disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento
da realizzare gli obiettivi  generali  da  perseguire  attraverso  la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti
a  base  dell'intervento,  le  specifiche  esigenze   qualitative   e
quantitative   che   devono   essere   soddisfatte   attraverso    la
realizzazione dell'intervento,  anche  in  relazione  alla  specifica
tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; 
      ggggg-decies)  «capitolato  prestazionale»,  il  documento  che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche
per gli aspetti edilizi,  infrastrutturali  e  ambientali,  che  deve
assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro  esigenziale  in
termini di requisiti  e  prestazioni  che  l'opera  deve  soddisfare,
stabilendone  la  soglia  minima  di  qualita'  da  assicurare  nella
progettazione e realizzazione; 
      ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione
relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice  in
possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione  necessari
in relazione all'importo totale dei lavori affidati al  cottimista  e
non all'importo del  contratto,  che  puo'  risultare  inferiore  per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto  o  in  parte,  di
materiali,   di   apparecchiature   e   mezzi   d'opera   da    parte
dell'appaltatore.". 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a)     «amministrazioni      aggiudicatrici»,      le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti; 
                b)    «autorita'    governative     centrali»,     le
          amministrazioni aggiudicatrici che  figurano  nell'allegato
          III e i soggetti giuridici loro succeduti; 
                c)  «amministrazioni  aggiudicatrici   sub-centrali»,
          tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  non   sono
          autorita' governative centrali; 
                d)  «organismi  di   diritto   pubblico»,   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
                  1)  istituito   per   soddisfare   specificatamente
          esigenze  di  interesse  generale,  aventi  carattere   non
          industriale o commerciale; 
                  2) dotato di personalita' giuridica; 
                  3)  la  cui  attivita'  sia  finanziata   in   modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
                e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina  di
          cui alla: 
                  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
                    1.1.  sono   amministrazioni   aggiudicatrici   o
          imprese pubbliche che svolgono una delle attivita'  di  cui
          agli articoli da 115 a 121; 
                    1.2.    pur    non    essendo     amministrazioni
          aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
          attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115  a  121  e
          operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi  concessi
          loro dall'autorita' competente; 
                  2) parte III del  presente  codice,  gli  enti  che
          svolgono una delle attivita'  di  cui  all'allegato  II  ed
          aggiudicano una concessione per lo svolgimento  di  una  di
          tali attivita', quali: 
                    2.1 le  amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico  o
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 
                    2.2 le imprese pubbliche di cui alla  lettera  t)
          del presente comma; 
                    2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
          2.1 e 2.2, ma operanti sulla base  di  diritti  speciali  o
          esclusivi ai  fini  dell'esercizio  di  una  o  piu'  delle
          attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui  sono  stati
          conferiti  diritti  speciali  o  esclusivi   mediante   una
          procedura in cui sia stata assicurata adeguata  pubblicita'
          e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
          obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori»  ai  sensi
          del presente punto 2.3; 
                f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti
          IV e  V  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  alla
          lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla  lettera  e)
          nonche' i diversi soggetti pubblici o  privati  assegnatari
          dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; 
                g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati
          tenuti  all'osservanza  delle  disposizioni  del   presente
          codice; 
                h) « joint venture», l'associazione tra  due  o  piu'
          enti, finalizzata all'attuazione di un progetto  o  di  una
          serie  di  progetti  o  di  determinate  intese  di  natura
          commerciale o finanziaria; 
                i)  «centrale  di  committenza»,   un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore  che  forniscono
          attivita' di centralizzazione delle committenze e,  se  del
          caso, attivita' di committenza ausiliarie; 
                l) «attivita' di centralizzazione delle committenze»,
          le attivita' svolte su base permanente riguardanti: 
                  1) l'acquisizione di forniture o servizi  destinati
          a stazioni appaltanti; 
                  2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione  di
          accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati  a
          stazioni appaltanti; 
                m)  «attivita'   di   committenza   ausiliarie»,   le
          attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
          attivita'  di  committenza,  in  particolare  nelle   forme
          seguenti: 
                  1)  infrastrutture  tecniche  che  consentano  alle
          stazioni appaltanti di aggiudicare appalti  pubblici  o  di
          concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 
                  2)   consulenza   sullo   svolgimento    o    sulla
          progettazione delle procedure di appalto; 
                  3) preparazione delle procedure di appalto in  nome
          e per conto della stazione appaltante interessata; 
                  4) gestione delle procedure di appalto  in  nome  e
          per conto della stazione appaltante interessata; 
                n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza
          iscritte nell'elenco istituito ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89; 
                o)   «stazione   appaltante»,   le    amministrazioni
          aggiudicatrici  di   cui   alla   lettera   a)   gli   enti
          aggiudicatori  di  cui  alla   lettera   e),   i   soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli  altri  soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera g); 
                p)  «operatore  economico»,  una  persona  fisica   o
          giuridica, un ente  pubblico,  un  raggruppamento  di  tali
          persone o enti, compresa qualsiasi associazione  temporanea
          di imprese,  un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori  o
          opere,  la  fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di
          servizi; 
                q) «concessionario», un operatore  economico  cui  e'
          stata affidata o aggiudicata una concessione; 
                r) «promotore», un operatore economico che  partecipa
          ad un partenariato pubblico privato; 
                s) «prestatore di servizi in materia di appalti»,  un
          organismo pubblico o privato che offre servizi di  supporto
          sul mercato finalizzati a garantire  lo  svolgimento  delle
          attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui  alle
          lettere a), b), c), d) ed e); 
                t) «imprese pubbliche», le  imprese  sulle  quali  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
                  1)   detengono   la   maggioranza   del    capitale
          sottoscritto; 
                  2) controllano la maggioranza dei  voti  cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                  3) possono designare piu' della  meta'  dei  membri
          del  consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o   di
          vigilanza dell'impresa; 
                u)  «raggruppamento  temporaneo»,   un   insieme   di
          imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   di   servizi,
          costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
          partecipare alla procedura di affidamento di uno  specifico
          contratto pubblico, mediante  presentazione  di  una  unica
          offerta; 
                v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento,
          con o senza personalita' giuridica; 
                z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti
          annuali   siano   consolidati    con    quelli    dell'ente
          aggiudicatore a norma degli  articoli  25  e  seguenti  del
          decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,  e  successive
          modificazioni. Nel caso di  enti  cui  non  si  applica  il
          predetto decreto legislativo, per  «impresa  collegata»  si
          intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa: 
                  1) su cui l'ente  aggiudicatore  possa  esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza   dominante;
          oppure  che   possa   esercitare   un'influenza   dominante
          sull'ente aggiudicatore; 
                  2) che, come  l'ente  aggiudicatore,  sia  soggetta
          all'influenza dominante di un'altra impresa  in  virtu'  di
          rapporti  di  proprieta',  di  partecipazione   finanziaria
          ovvero di norme interne; 
                aa)  «microimprese,  piccole  e  medie  imprese»,  le
          imprese come definite nella Raccomandazione n.  2003/361/CE
          della Commissione del 6 maggio 2003. In  particolare,  sono
          medie imprese le imprese che hanno meno di 250  occupati  e
          un fatturato annuo non superiore  a  50  milioni  di  euro,
          oppure un totale di  bilancio  annuo  non  superiore  a  43
          milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che  hanno
          meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale
          di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;  sono
          micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
          fatturato annuo oppure un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiore a 2 milioni di euro; 
                bb)  «candidato»,  un  operatore  economico  che   ha
          sollecitato un invito o e' stato invitato a  partecipare  a
          una procedura ristretta, a una  procedura  competitiva  con
          negoziazione,  a  una  procedura  negoziata  senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
          o a un partenariato per l'innovazione o  ad  una  procedura
          per l'aggiudicazione di una concessione; 
                cc)  «offerente»,  l'operatore   economico   che   ha
          presentato un'offerta; 
                dd) «contratti» o «contratti pubblici»,  i  contratti
          di  appalto   o   di   concessione   aventi   per   oggetto
          l'acquisizione  di   servizi   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti; 
                ee) «contratti di  rilevanza  europea»,  i  contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto e' pari o  superiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo  35  e  che  non  rientrino  tra  i  contratti
          esclusi; 
                ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il
          cui  valore  stimato  al  netto  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 
                gg)  «settori  ordinari»,  i  settori  dei  contratti
          pubblici,  diversi  da  quelli  relativi  a  gas,   energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica,  come  disciplinati  dalla
          parte  II  del  presente  codice,   in   cui   operano   le
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                hh)  «settori  speciali»  i  settori  dei   contratti
          pubblici relativi a  gas,  energia  termica,  elettricita',
          acqua, trasporti, servizi  postali,  sfruttamento  di  area
          geografica, come disciplinati dalla parte II  del  presente
          codice; 
                ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno  o  piu'  operatori  economici,  aventi   per   oggetto
          l'esecuzione di lavori,  la  fornitura  di  prodotti  e  la
          prestazione di servizi; 
                ll)  «appalti  pubblici  di  lavori»,   i   contratti
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno o piu' operatori economici aventi per oggetto: 
                  1) l'esecuzione di  lavori  relativi  a  una  delle
          attivita' di cui all'allegato I; 
                  2) l'esecuzione, oppure la progettazione  esecutiva
          e l'esecuzione di un'opera; 
                  3)  la  realizzazione,  con  qualsiasi  mezzo,   di
          un'opera   corrispondente   alle    esigenze    specificate
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore che esercita  un'influenza  determinante  sul
          tipo o sulla progettazione dell'opera; 
                mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole  o
          cifre che puo' essere letto, riprodotto e  poi  comunicato,
          comprese le informazioni trasmesse e archiviate  con  mezzi
          elettronici; 
                nn) «lavori» di cui all'allegato I, le  attivita'  di
          costruzione,   demolizione,   recupero,    ristrutturazione
          urbanistica   ed    edilizia,    sostituzione,    restauro,
          manutenzione di opere; 
                oo) «lavori complessi»,  i  lavori  che  superano  la
          soglia di 15 milioni  di  euro  e  sono  caratterizzati  da
          particolare complessita' in relazione alla tipologia  delle
          opere, all'utilizzo di materiali e  componenti  innovativi,
          alla  esecuzione  in  luoghi  che  presentano   difficolta'
          logistiche   o   particolari   problematiche   geotecniche,
          idrauliche, geologiche e ambientali; 
              oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la  categoria
          di  lavori,  generale  o  specializzata,  di  importo  piu'
          elevato  fra  le  categorie  costituenti   l'intervento   e
          indicate nei documenti di gara; 
              oo-ter)  «lavori   di   categoria   scorporabile»,   la
          categoria di lavori, individuata dalla stazione  appaltante
          nei documenti di gara, tra  quelli  non  appartenenti  alla
          categoria prevalente e comunque di importo superiore al  10
          per cento dell'importo  complessivo  dell'opera  o  lavoro,
          ovvero  di  importo  superiore  a   150.000   euro   ovvero
          appartenenti alle categorie di cui all'articolo  89,  comma
          11; 
              oo-quater)  «manutenzione  ordinaria»,  fermo  restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n.  42,  le  opere  di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione  necessarie  per  eliminare  il  degrado   dei
          manufatti  e  delle  relative  pertinenze,   al   fine   di
          conservarne lo stato e la fruibilitadi tutte le componenti,
          degli impianti e  delle  opere  connesse,  mantenendole  in
          condizioni di valido funzionamento e  di  sicurezza,  senza
          che da cio' derivi  una  modificazione  della  consistenza,
          salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita'; 
              oo-quinquies)   «manutenzione   straordinaria»,   fermo
          restando quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche  necessarie
          per rinnovare e  sostituire  parti  anche  strutturali  dei
          manufatti e delle relative  pertinenze,  per  adeguarne  le
          componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
          prescrizioni vigenti e con la  finalita'  di  rimediare  al
          rilevante degrado dovuto alla  perdita  di  caratteristiche
          strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche  al  fine
          di   migliorare   le   prestazioni,   le    caratteristiche
          strutturali,  energetiche  e  di   efficienza   tipologica,
          nonche' per incrementare  il  valore  del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                pp) «opera», il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          difesa e di presidio ambientale, di presidio  agronomico  e
          forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; 
                qq) «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di
          appalto da  aggiudicare  anche  con  separata  ed  autonoma
          procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
          cui progettazione e realizzazione sia tale  da  assicurarne
          funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
          dalla realizzazione delle altre parti; 
                rr) «opere  pubbliche  incompiute»,  opere  pubbliche
          incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui  al  decreto
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
          2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  aprile
          2013, n. 96; 
                ss) «appalti pubblici di servizi»,  i  contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici, aventi per oggetto  la  prestazione  di  servizi
          diversi da quelli di cui alla lettera ll); 
                tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici  aventi  per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione
          finanziaria, la locazione o l'acquisto a  riscatto,  con  o
          senza opzione per l'acquisto, di prodotti.  Un  appalto  di
          forniture puo' includere, a titolo  accessorio,  lavori  di
          posa in opera e di installazione; 
                uu) «concessione di lavori», un  contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano  l'esecuzione  di  lavori
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori ad uno o  piu'  operatori  economici
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire le opere oggetto del  contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione delle opere; 
                vv) «concessione di servizi», un contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano a uno  o  piu'  operatori
          economici la fornitura e la  gestione  di  servizi  diversi
          dall'esecuzione  di  lavori  di  cui   alla   lettera   ll)
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire i servizi oggetto del contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione dei servizi; 
                zz)  «rischio  operativo»,  il  rischio  legato  alla
          gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda  o
          sul   lato   dell'offerta   o   di   entrambi,   trasferito
          all'operatore  economico.  Si  considera  che   l'operatore
          economico assuma il rischio operativo nel caso in  cui,  in
          condizioni  operative  normali,   per   tali   intendendosi
          l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
          il recupero  degli  investimenti  effettuati  o  dei  costi
          sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi  oggetto
          della  concessione.  La  parte   del   rischio   trasferita
          all'operatore   economico   deve   comportare   una   reale
          esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
          potenziale perdita stimata subita dall'operatore  economico
          non sia puramente nominale o trascurabile; 
                aaa) «rischio di costruzione», il rischio  legato  al
          ritardo nei  tempi  di  consegna,  al  non  rispetto  degli
          standard   di   progetto,   all'aumento   dei   costi,    a
          inconvenienti di  tipo  tecnico  nell'opera  e  al  mancato
          completamento dell'opera; 
                bbb) «rischio di disponibilita'», il  rischio  legato
          alla capacita', da parte del concessionario, di erogare  le
          prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume  che  per
          standard di qualita' previsti; 
                ccc) «rischio  di  domanda»,  il  rischio  legato  ai
          diversi   volumi   di   domanda   del   servizio   che   il
          concessionario deve soddisfare, ovvero  il  rischio  legato
          alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 
                ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese
          a   fornire   alle   stazioni   appaltanti,   nel   settore
          dell'architettura, dell'ingegneria, del  restauro  e  della
          tutela   dei   beni   culturali   e   archeologici,   della
          pianificazione urbanistica e  territoriale,  paesaggistica,
          naturalistica, geologica, del verde urbano e del  paesaggio
          forestale agronomico, nonche' nel settore  della  messa  in
          sicurezza e della mitigazione degli  impatti  idrogeologici
          ed idraulici e dell'elaborazione di dati,  un  piano  o  un
          progetto, selezionato da una  commissione  giudicatrice  in
          base a una gara, con o senza assegnazione di premi; 
                eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il
          contratto a titolo oneroso stipulato per  iscritto  con  il
          quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a  uno  o
          piu' operatori economici  per  un  periodo  determinato  in
          funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
          delle modalita' di finanziamento fissate, un  complesso  di
          attivita' consistenti nella realizzazione,  trasformazione,
          manutenzione e gestione operativa  di  un'opera  in  cambio
          della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
          o della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo
          dell'opera  stessa,  con  assunzione  di  rischio   secondo
          modalita'   individuate    nel    contratto,    da    parte
          dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'articolo 44, comma 1-bis,  del  decreto-legge
          31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si  applicano,  per  i
          soli profili di tutela della finanza pubblica, i  contenuti
          delle decisioni Eurostat; 
                fff)  «equilibrio  economico   e   finanziario»,   la
          contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  convenienza
          economica e  sostenibilita'  finanziaria.  Per  convenienza
          economica si intende la capacita' del  progetto  di  creare
          valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
          un  livello  di  redditivita'  adeguato  per  il   capitale
          investito; per sostenibilita'  finanziaria  si  intende  la
          capacita'  del  progetto  di  generare  flussi   di   cassa
          sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; 
                ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche  o  di
          pubblica utilita'»,  il  contratto  avente  ad  oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; 
                hhh)  «contratto  di  disponibilita'»,  il  contratto
          mediante il quale  sono  affidate,  a  rischio  e  a  spese
          dell'affidatario, la costruzione e la messa a  disposizione
          a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
          proprieta' privata destinata all'esercizio di  un  pubblico
          servizio, a fronte di  un  corrispettivo.  Si  intende  per
          messa a disposizione  l'onere  assunto  a  proprio  rischio
          dall'affidatario    di    assicurare    all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti; 
                iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra  una  o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori  economici,
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste; 
                lll) «diritto  esclusivo»,  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto  di
          riservare a un unico  operatore  economico  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                mmm)  «diritto  speciale»,  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i trattati avente  l'effetto  di
          riservare a due o piu' operatori economici  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                nnn) «profilo di committente», il sito informatico di
          una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti  e
          le  informazioni  previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato V; 
                ooo)  «documento  di   gara»,   qualsiasi   documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  le  stazioni
          appaltanti fanno riferimento per descrivere  o  determinare
          elementi dell'appalto o della procedura, compresi il  bando
          di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in  cui  sia
          utilizzato  come  mezzo  di  indizione  di  gara,  l'avviso
          periodico indicativo o  gli  avvisi  sull'esistenza  di  un
          sistema  di  qualificazione,  le  specifiche  tecniche,  il
          documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
          i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di
          candidati  e  offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi
          generalmente  applicabili   e   gli   eventuali   documenti
          complementari; 
                ppp) «documento di concessione», qualsiasi  documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  la  stazione
          appaltante fa riferimento per descrivere o determinare  gli
          elementi della concessione o della procedura,  compresi  il
          bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali,  le
          condizioni proposte per la concessione, i  formati  per  la
          presentazione  di  documenti  da  parte  di   candidati   e
          offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi  generalmente
          applicabili e gli eventuali documenti complementari; 
                qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
          un datore di lavoro il rispetto di determinati standard  di
          protezione  sociale  e  del  lavoro  come  condizione   per
          svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
          per  accedere  a   benefici   di   legge   e   agevolazioni
          finanziarie; 
                rrr)  «procedure  di  affidamento»  e  «affidamento»,
          l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
          progettazione mediante appalto; l'affidamento di  lavori  o
          servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi  di
          progettazione e di concorsi di idee; 
                sss) «procedure aperte», le procedure di  affidamento
          in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
          un'offerta; 
                ttt)   «procedure   ristrette»,   le   procedure   di
          affidamento  alle  quali  ogni  operatore  economico   puo'
          chiedere  di  partecipare  e  in  cui  possono   presentare
          un'offerta soltanto gli operatori economici invitati  dalle
          stazioni  appaltanti,  con  le  modalita'   stabilite   dal
          presente codice; 
                uuu)   «procedure   negoziate»,   le   procedure   di
          affidamento in cui le stazioni  appaltanti  consultano  gli
          operatori economici da loro scelti e negoziano  con  uno  o
          piu' di essi le condizioni dell'appalto; 
                vvv)  «dialogo   competitivo»,   una   procedura   di
          affidamento nella quale la  stazione  appaltante  avvia  un
          dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,  al  fine
          di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le  sue
          necessita' e  sulla  base  della  quale  o  delle  quali  i
          candidati  selezionati  sono  invitati  a   presentare   le
          offerte; qualsiasi operatore  economico  puo'  chiedere  di
          partecipare a tale procedura; 
                zzz) «sistema telematico», un sistema  costituito  da
          soluzioni   informatiche   e   di   telecomunicazione   che
          consentono  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui   al
          presente codice; 
                aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo
          di acquisizione interamente elettronico,  per  acquisti  di
          uso   corrente,   le   cui   caratteristiche   generalmente
          disponibili sul  mercato  soddisfano  le  esigenze  di  una
          stazione appaltante, aperto  per  tutta  la  sua  durata  a
          qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri  di
          selezione; 
                bbbb)  «mercato  elettronico»,   uno   strumento   di
          acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
          per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
          su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente
          interamente gestite per via telematica; 
                cccc)   «strumenti   di   acquisto»,   strumenti   di
          acquisizione che  non  richiedono  apertura  del  confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
                  1) le convenzioni quadro  di  cui  all'articolo  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate,  ai  sensi
          della normativa vigente, da Consip S.p.A.  e  dai  soggetti
          aggregatori; 
                  2) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza   quando   gli   appalti   specifici    vengono
          aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
          committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 
                dddd)  «strumenti  di  negoziazione»,  strumenti   di
          acquisizione  che   richiedono   apertura   del   confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
                  1) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza nel caso in cui gli appalti  specifici  vengono
          aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
                  2) il sistema dinamico di  acquisizione  realizzato
          da centrali di committenza; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
          committenza nel  caso  di  acquisti  effettuati  attraverso
          confronto concorrenziale; 
                  4) i sistemi realizzati da centrali di  committenza
          che comunque consentono lo svolgimento delle  procedure  ai
          sensi del presente codice; 
                eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti
          telematici di negoziazione», strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione gestiti mediante un sistema telematico; 
                ffff)  «asta  elettronica»,  un  processo  per   fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi modificati al  ribasso  o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento automatico; 
                gggg)  «amministrazione  diretta»,  le   acquisizioni
          effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e  mezzi
          propri  o  appositamente  acquistati  o  noleggiati  e  con
          personale proprio o eventualmente assunto per  l'occasione,
          sotto la direzione del responsabile del procedimento; 
                hhhh) «ciclo di vita», tutte le  fasi  consecutive  o
          interconnesse,  compresi  la  ricerca  e  lo  sviluppo   da
          realizzare,  la  produzione,  gli  scambi  e  le   relative
          condizioni,   il   trasporto,    l'utilizzazione    e    la
          manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o  della
          prestazione del servizio, dall'acquisizione  della  materia
          prima  o  dalla  generazione  delle   risorse   fino   allo
          smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
          all'utilizzazione; 
                iiii)    «etichettatura»,    qualsiasi     documento,
          certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
          prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
          soddisfano determinati requisiti; 
                llll) «requisiti per  l'etichettatura»,  i  requisiti
          che  devono  essere  soddisfatti  dai   lavori,   prodotti,
          servizi, processi o procedure allo  scopo  di  ottenere  la
          pertinente etichettatura; 
                mmmm) «fornitore di servizi  di  media»,  la  persona
          fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
          della scelta del  contenuto  audiovisivo  del  servizio  di
          media  audiovisivo  e  ne   determina   le   modalita'   di
          organizzazione; 
                nnnn) «innovazione»,  l'attuazione  di  un  prodotto,
          servizio o processo nuovo o  che  ha  subito  significativi
          miglioramenti  tra  cui  quelli  relativi  ai  processi  di
          produzione, di edificazione o di costruzione o  quelli  che
          riguardano  un  nuovo  metodo  di   commercializzazione   o
          organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
          del posto di lavoro o nelle relazioni esterne; 
                oooo) «programma», una  serie  di  immagini  animate,
          sonore  o  non,  che  costituiscono  un  singolo   elemento
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un fornitore di servizi di media la  cui  forma  e  il  cui
          contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto  della
          radiodiffusione  televisiva.  Sono  compresi  i   programmi
          radiofonici  e  i  materiali  ad  essi  associati.  Non  si
          considerano programmi le trasmissioni meramente  ripetitive
          o consistenti in immagini fisse; 
                pppp) «mezzo  elettronico»,  un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione,  compresa  la
          compressione numerica, e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici; 
                qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico  che   supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                rrrr)  «servizio  di  comunicazione  elettronica»,  i
          servizi  forniti,  di  norma   a   pagamento,   consistenti
          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
          segnali su reti di comunicazioni elettroniche,  compresi  i
          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione
          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare
          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono
          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo
          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
          servizi   della   societa'   dell'informazione    di    cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          9  aprile  2003,  n.  70,  non  consistenti  interamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione elettronica; 
                ssss)  «AAP»,  l'accordo   sugli   appalti   pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round; 
                tttt) «Vocabolario comune per gli appalti  pubblici»,
          CPV (Common Procurement  Vocabulary),  la  nomenclatura  di
          riferimento  per  gli   appalti   pubblici   adottata   dal
          regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo  la
          corrispondenza con le altre nomenclature esistenti; 
                uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina  i
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
                vvvv) «servizi di architettura e ingegneria  e  altri
          servizi  tecnici»,  i  servizi   riservati   ad   operatori
          economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
          dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; 
                zzzz) «categorie di opere  generali»  le  opere  e  i
          lavori caratterizzati  da  una  pluralita'  di  lavorazioni
          indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
          ogni sua parte; 
              aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i
          lavori  che,   nell'ambito   del   processo   realizzativo,
          necessitano   di   lavorazioni   caratterizzate   da    una
          particolare specializzazione e professionalita'; 
                bbbbb)  «opere  e   lavori   puntuali»   quelli   che
          interessano una limitata area di territorio; 
                ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che,  destinati
          al movimento di persone e  beni  materiali  e  immateriali,
          presentano   prevalente    sviluppo    unidimensionale    e
          interessano vaste estensioni di territorio; 
                ddddd) «appalto a  corpo»  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
          eseguita e come dedotta dal contratto; 
                eeeee) «appalto a misura»  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale viene determinato applicando  alle  unita'  di
          misura delle singole parti del  lavoro  eseguito  i  prezzi
          unitari dedotti in contratto; 
                fffff)  «aggregazione»,  accordo  fra  due   o   piu'
          amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per  la
          gestione comune di  alcune  o  di  tutte  le  attivita'  di
          programmazione,  di  progettazione,  di   affidamento,   di
          esecuzione e  di  controllo  per  l'acquisizione  di  beni,
          servizi o lavori; 
                ggggg) «lotto prestazionale», uno  specifico  oggetto
          di appalto da aggiudicare anche con  separata  ed  autonoma
          procedura, definito su  base  qualitativa,  in  conformita'
          alle varie  categorie  e  specializzazioni  presenti  o  in
          conformita' alle diverse fasi successive del progetto; 
              ggggg-bis)«  principio  di  unicita'  dell'invio»,   il
          principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
          volta a  un  solo  sistema  informativo,  non  puo'  essere
          richiesto da altri  sistemi  o  banche  dati,  ma  e'  reso
          disponibile  dal  sistema   informativo   ricevente.   Tale
          principio si applica ai dati relativi a  programmazione  di
          lavori, opere, servizi e  forniture,  nonche'  a  tutte  le
          procedure di affidamento e di  realizzazione  di  contratti
          pubblici soggette al presente codice, e a  quelle  da  esso
          escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano  imposti
          dal presente codice obblighi di comunicazione a  una  banca
          dati; 
              ggggg-ter) «unita' progettuale», il  mantenimento,  nei
          tre  livelli  di  sviluppo   della   progettazione,   delle
          originarie caratteristiche spaziali, estetiche,  funzionali
          e tecnologiche del progetto; 
              ggggg-quater)   «documento   di   fattibilita'    delle
          alternative  progettuali»,  il  documento   in   cui   sono
          individuate   ed   analizzate   le   possibili    soluzioni
          progettuali alternative  ed  in  cui  si  da'  conto  della
          valutazione  di  ciascuna  alternativa,  sotto  il  profilo
          qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto  il
          profilo tecnico ed economico; 
              ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti  di
          beni  e  servizi»,  il  documento  che  le  amministrazioni
          adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
          servizi   da   disporre   nel   biennio,    necessari    al
          soddisfacimento  dei   fabbisogni   rilevati   e   valutati
          dall'amministrazione preposta; 
              ggggg-sexies)   «programma   triennale    dei    lavori
          pubblici», il documento che le amministrazioni adottano  al
          fine di individuare  i  lavori  da  avviare  nel  triennio,
          necessari al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
          valutati dall'amministrazione preposta; 
              ggggg-septies) «elenco annuale  dei  lavori»,  l'elenco
          degli interventi ricompresi  nel  programma  triennale  dei
          lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso  della
          prima annualita' del programma stesso; 
              ggggg-octies) «elenco  annuale  delle  acquisizioni  di
          forniture  e  servizi»,  l'elenco  delle  acquisizioni   di
          forniture e dei servizi ricompresi nel  programma  biennale
          di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
          del programma stesso; 
              ggggg-nonies) «quadro esigenziale»,  il  documento  che
          viene redatto ed  approvato  dall'amministrazione  in  fase
          antecedente  alla  programmazione  dell'intervento  e   che
          individua, sulla base dei dati  disponibili,  in  relazione
          alla tipologia dell' opera o dell' intervento da realizzare
          gli  obiettivi  generali  da   perseguire   attraverso   la
          realizzazione   dell'intervento,   i    fabbisogni    della
          collettivita' posti a base dell'intervento,  le  specifiche
          esigenze  qualitative  e  quantitative  che  devono  essere
          soddisfatte attraverso  la  realizzazione  dell'intervento,
          anche in relazione alla specifica tipologia di utenza  alla
          quale gli interventi stessi sono destinati; 
              ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il  documento
          che indica, in dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e
          funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali
          e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita  e  che
          traduce il quadro esigenziale in  termini  di  requisiti  e
          prestazioni che l'opera deve  soddisfare,  stabilendone  la
          soglia minima di qualita' da assicurare nella progettazione
          e realizzazione; 
              ggggg-undecies)  «cottimo»,  l'affidamento  della  sola
          lavorazione  relativa  alla  categoria  subappaltabile   ad
          impresa subappaltatrice in possesso  dell'attestazione  dei
          requisiti  di   qualificazione   necessari   in   relazione
          all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e  non
          all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
          effetto dell'eventuale fornitura diretta,  in  tutto  o  in
          parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera  da
          parte dell'appaltatore.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245,  S.O.  n.
          239/L. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.  n.  28/L.
          Gli estremi del decreto legislativo sono stati corretti  da
          Comunicato 26  febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.