Art. 4
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito
scolastico
1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a
quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la
formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di
un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano
gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di
peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo
nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei
minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici
territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le
Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e
l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi
comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I
bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi
ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet
istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della
trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete
internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita'
progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di
polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli
altri enti che perseguono le finalita' della presente legge,
promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti
personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di
cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di
attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di
tali condotte.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015:
«Art. 1.
(omissis).
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',
nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per
il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
(omissis).».