Art. 4 
 
           Disposizioni a regime in materia di marescialli 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 629: 
      1) alla rubrica,  dopo  la  parola  «gradi»  sono  inserite  le
seguenti: «e delle qualifiche»; 
      2) al comma 1: 
        2.1)  alla  lettera  a),  la   parola   «vicebrigadiere»   e'
sostituita dalle seguenti «vice brigadiere»; 
        2.2) alla lettera  g),  le  parole  «sostituto  ufficiale  di
pubblica sicurezza» sono soppresse; 
        2.3) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: 
          «g-bis)   luogotenente:   luogotenente   per   l'Arma   dei
carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le qualifiche attribuibili ai  sottufficiali  sono  cosi'
determinate: 
          a)  ai  sergenti  maggiori  capi  e  gradi  corrispondenti:
qualifica speciale; 
          b)  ai   luogotenenti   e   gradi   corrispondenti:   primo
luogotenente  per  l'Esercito  italiano,   la   Marina   militare   e
l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma  dei  carabinieri;
cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.»; 
      4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite  le  qualifiche
di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi  si
tiene conto della data di conferimento  della  qualifica,  anche  nel
caso di pari grado con diversa anzianita'.»; 
    b) all'articolo 682: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b),
possono partecipare: 
          a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del
30 per cento dei posti disponibili mediante: 
  1) concorso per titoli, nel limite massimo del  50  per  cento  dei
posti di cui all'alinea della presente lettera  a),  per  i  sergenti
maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 
    1.1) non hanno superato il 48° anno di eta'; 
    1.2)  hanno  riportato  nell'ultimo   quadriennio   in   servizio
permanente la qualifica di almeno «superiore alla media»  o  giudizio
corrispondente; 
    1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio; 
    1.4) sono in possesso  del  diploma  quinquennale  di  istruzione
secondaria di secondo grado o  lo  conseguono  nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso; 
    2) concorso per titoli ed esami, nel limite  minimo  del  50  per
cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per  gli
appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti  di  cui  ai
numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di eta'; 
    b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
nel limite massimo del 70 per cento dei posti  disponibili,  mediante
concorso per titoli ed esami, che alla data  prevista  nel  bando  di
concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiuto dieci
anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in
possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri  1.2),  1.3)  e
1.4).»; 
  2) al comma 6, i numeri «4 e 5» sono sostituiti dai seguenti: «4, 5
e 5-bis»; 
    c) all'articolo 760, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il
personale vincitore del concorso di cui all'articolo  679,  comma  1,
lettera b), in alternativa al corso di cui al comma  1  del  presente
articolo, puo' essere avviato a frequentare un  corso  di  formazione
professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi.  All'esito
dei corsi di formazione, il medesimo personale puo' essere  impiegato
anche nella sede di  servizio  di  provenienza,  tenuto  conto  delle
esigenze dell'amministrazione di cui alle  direttive  di  impiego  di
ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal
personale stesso.»; 
    d) all'articolo 839: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo  e
di  luogotenente,  sulla   base   della   formazione   accademica   e
professionale acquisita, sono attribuite funzioni  che  implicano  un
maggior  livello  di  responsabilita',  in  relazione  alle  esigenze
tecnico-operative stabilite in sede di  definizione  delle  strutture
organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i luogotenenti,
ed  in  particolare  coloro  che  rivestono  la  qualifica  di  primo
luogotenente: 
          a) sono i diretti collaboratori  di  superiori  gerarchici,
che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; 
          b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di  indirizzo  o
di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; 
          c) possono assolvere  in  autonomia  incarichi  di  comando
commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; 
          d) possono svolgere attivita' di studio ricerca e  sviluppo
tecnico nei settori di specifico  interesse  e  funzioni  in  materia
giuridica, economica e finanziaria; 
          e) possono essere nominati membri di commissioni  di  Forza
armata  relative  all'avanzamento,  al  reclutamento   di   personale
militare,  nonche'  alla   gestione   amministrativa   dell'ente   di
appartenenza; 
          f)   possono   assolvere   funzioni    di    rappresentanza
istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori
tecnici, amministrativi e operativi; 
          g)   possono    svolgere    attivita'    di    insegnamento
teorico-pratico  presso  istituti,  scuole,  enti  di  formazione   e
addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»; 
    2) al comma 4, la parola «marescialli» e' soppressa; 
    e) all'articolo 972, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La ferma  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  al
personale che frequenta corsi di qualificazione  di  controllore  del
traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo  connessi
con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri
corsi  di  durata  non  inferiore  a  otto  mesi  o,  se   effettuati
all'estero, non inferiore a sei mesi.»; 
    f) all'articolo 1047: 
      1) i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita'
e a scelta, per la  compilazione  dei  relativi  quadri  nonche'  per
l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno
dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in  servizio  permanente,
sono istituite presso  l'Esercito  italiano,  la  Marina  militare  e
l'Aeronautica militare commissioni permanenti. 
    2. Ciascuna  delle  commissioni  di  cui  al  comma  1  e'  cosi'
composta: 
      a) presidente: ufficiale generale; 
      b) membri ordinari: 
        1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei
quali il piu' anziano assume il ruolo di  vicepresidente  e  il  meno
anziano quello di segretario; 
        2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da
valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e  che  possa
far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; 
    c) membri supplenti. 
  3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni
di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o
piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali
a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale  dipendono.
Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte: 
    a)  presidente:  ufficiale  di  grado  inferiore  a  quello   del
presidente della commissione di cui al comma  1  e  non  inferiore  a
tenente colonnello; 
    b) membri ordinari: 
      1) ufficiali superiori in numero non  superiore  a  sette,  dei
quali il piu' anziano assume il ruolo di  vicepresidente  e  il  meno
anziano quello di segretario; 
      2) un militare di grado apicale del  ruolo  cui  appartiene  il
personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno  considerato
e che possa far parte della  commissione  almeno  per  l'intero  anno
solare; 
    c) membri supplenti.»; 
    2) al comma 4: 
      2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per  la  valutazione
ai  fini  dell'avanzamento  ad  anzianita'  e  a  scelta  e  per   la
compilazione  dei  quadri  del  personale   appartenente   ai   ruoli
ispettori,  sovrintendenti  e  appuntati  e   carabinieri   e   gradi
corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei
carabinieri, costituita come segue:»; 
      2.2) alla lettera b), le  parole  «marescialli  aiutanti»  sono
sostituite dalla seguente: «luogotenenti»; 
      2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) membri
supplenti.»; 
    g) all'articolo 1059, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al  comma  7,
escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui
all'articolo  1051,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia  di
rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; 
    h) all'articolo 1273: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Fatta eccezione per quanto  previsto  all'articolo  1282,
nell'avanzamento a scelta, le  promozioni  da  conferire  sono  cosi'
determinate: 
          a) il primo terzo del personale appartenente: 
  1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel  quadro  d'avanzamento  a
scelta, e' promosso  al  grado  superiore  in  ordine  di  ruolo  con
decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota; 
  2) ai ruoli dei  sergenti,  iscritto  nel  quadro  d'avanzamento  a
scelta, e' promosso  al  grado  superiore  in  ordine  di  ruolo  con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del  periodo
di permanenza previsto dall'articolo 1285; 
    b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione  per
l'avanzamento  all'epoca  della   formazione   delle   corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 
      1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa  nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla
lettera a), prendendo  posto  nel  ruolo  dopo  il  primo  terzo  del
personale da promuovere in prima valutazione  nello  stesso  anno  ai
sensi della medesima lettera a); 
      2) la seconda meta' e' promossa  in  ordine  di  ruolo,  previa
nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al  personale  di
cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il  personale  da
promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.»; 
    2) il comma 5 e' abrogato; 
      i) all'articolo 1274, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo e' richiesto il
possesso della laurea.»; 
    l) all'articolo 1276: 
      1) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
    «d-bis) luogotenente.»; 
    2) al comma 2: 
      2.1)  le  parole  «primo  maresciallo»  sono  sostituite  dalla
seguente: «luogotenente»; 
      2.2) la parola «luogotenente»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«primo luogotenente»; 
    m) all'articolo 1277, comma 1: 
      1) alla lettera b), dopo la parola «maresciallo», sono inserite
le seguenti: «e luogotenente»; 
      2) la lettera c) e' soppressa; 
    n) all'articolo 1278: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in: 
          a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo; 
          b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.»; 
    2) il comma 2 e' abrogato; 
    o) l'articolo 1282 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1282 (Avanzamento a scelta al grado di  luogotenente  per
il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1. All'avanzamento a scelta al grado di
luogotenente sono ammessi i primi marescialli: 
        a) che hanno maturato il periodo  minimo  di  permanenza  nel
grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b); 
        b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi. 
  2. I primi marescialli  giudicati  idonei  e  iscritti  nel  quadro
d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore,  nell'ordine
della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di  cui
al successivo comma 3. 
  3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito
in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei
marescialli  dell'Esercito  italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare, di  cui  all'articolo  798-bis,  comma  1,
ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. 
  4.  La  commissione  di  cui  all'articolo  1047  valuta  i   primi
marescialli  di  cui  al  comma  1,  secondo  i   criteri   stabiliti
dall'articolo 1059. 
  5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello
del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo
1278, comma 1, lettera b).»; 
    p) al libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione II, la rubrica
e'  sostituita  dalla  seguente:  «Primo  luogotenente  e   qualifica
speciale»; 
    q) all'articolo 1315, comma 1, le parole «primo maresciallo» sono
sostituite dalla seguente: «luogotenente»; 
    r) l'articolo 1323 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo  luogotenente
ai luogotenenti  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica di  primo  luogotenente
e' attribuita, previa verifica da  parte  della  commissione  di  cui
all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei  seguenti
requisiti: 
        a) quattro anni di anzianita' di grado; 
        b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; 
        c)  aver  riportato  nel  triennio  precedente,  in  sede  di
valutazione caratteristica, la qualifica  di  almeno  «eccellente»  o
giudizio equivalente; 
        d)  non   aver   riportato   nell'ultimo   biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna. 
  2. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo  a  quello  del
compimento del periodo minimo di anzianita'  di  grado  previsto  dal
comma 1, lettera a). 
  3. Con decreto dirigenziale sono  determinate  al  31  dicembre  di
ciascun  anno  le  aliquote  dei   luogotenenti   da   valutare   per
l'attribuzione della qualifica. 
  4. Al personale escluso dalle aliquote di cui  al  comma  3  per  i
motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo  V  del  titolo  VII,  in  materia  di
rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; 
    s) all'articolo 1521, comma 2: 
      1) alla lettera b), le parole  «da  maresciallo  capo  e  primo
maresciallo» sono sostituite dalle seguenti: «da maresciallo  capo  a
primo maresciallo»; 
      2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis)  da  primo  maresciallo  a   luogotenente   e   gradi
corrispondenti: 
          1) 1^ parte A: due anni; 
          2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.»; 
    t) all'articolo 1522: 
      1) alla rubrica, le parole «di  luogotenente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le  disposizioni  sull'attribuzione  della  qualifica  ai
luogotenenti  dell'Esercito  italiano,  della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri,  di  cui  agli
articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente  e  in  quanto
compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due  anni  di
permanenza nel grado.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 629 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 629 (Successione e  corrispondenza  dei  gradi  e
          delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. La successione  e
          la corrispondenza dei gradi dei  sottufficiali  sono  cosi'
          determinate in ordine crescente: 
              a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri
          e il Corpo della Guardia di finanza; 
              b)  sergente  maggiore:  secondo  capo   della   Marina
          militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il  Corpo
          della Guardia di finanza; 
              c) sergente maggiore capo: secondo  capo  scelto  della
          Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri
          e il Corpo della Guardia di finanza; 
              d)  maresciallo:  capo  di  3^  classe  per  la  Marina
          militare;  maresciallo  di  3^  classe  per   l'Aeronautica
          militare; 
              e) maresciallo ordinario: capo  di  2^  classe  per  la
          Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica
          militare; 
              f) maresciallo capo: capo di 1^ classe  per  la  Marina
          militare;  maresciallo  di  1^  classe  per   l'Aeronautica
          militare; 
              g) primo maresciallo: maresciallo aiutante  per  l'Arma
          dei carabinieri; maresciallo aiutante per  il  Corpo  della
          Guardia di finanza; 
              g-bis)  luogotenente:  luogotenente  per   l'Arma   dei
          carabinieri; luogotenente per il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. 
              2. Le qualifiche  attribuibili  ai  sottufficiali  sono
          cosi' determinate: 
              a) ai sergenti maggiori capi  e  gradi  corrispondenti:
          qualifica speciale; 
              b)  ai  luogotenenti  e  gradi  corrispondenti:   primo
          luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare  e
          l'Aeronautica militare;  carica  speciale  per  l'Arma  dei
          carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di
          finanza. 
              2-bis.  I  sottufficiali  a  cui  sono  attribuite   le
          qualifiche di cui al comma 2  hanno  rango  preminente  sui
          pari  grado.  Fra  essi  si  tiene  conto  della  data   di
          conferimento della qualifica, anche nel caso di pari  grado
          con diversa anzianita'.». 
              - Si riporta l'art. 682 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli).  -
          1. Il personale del  ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          reclutato  tramite  concorso  pubblico  contrae  una  ferma
          biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di
          formazione previsto all'art. 760, comma 1. 
              2. Il personale reclutato tramite concorso  interno  e'
          immesso in ruolo al superamento di uno dei  corsi  previsti
          dall'art. 760, commi 1 e 1-bis. 
              3. I posti di cui all'art. 679, comma  1,  lettera  b),
          eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti  in
          aumento al numero dei posti previsti alla  lettera  a)  del
          medesimo articolo. 
              4. Ai concorsi di cui all'art. 679,  comma  1,  lettera
          a), possono partecipare: 
                a) i giovani che: 
              1) sono riconosciuti in possesso della  idoneita'  agli
          incarichi, specializzazioni,  categorie  e  specialita'  di
          assegnazione; 
              2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'.  Per  coloro
          che hanno gia' prestato servizio  militare  obbligatorio  o
          volontario  il  limite  massimo  e'  elevato  a  28   anni,
          qualunque grado rivestono; 
              3) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito  il  concorso,  fermo  restando
          che, per il reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  i
          concorrenti  devono  sostenere  una  specifica   prova   di
          selezione su argomenti attinenti  a  materie  indicate  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, superata la  quale,  ove  risultino  vincitori  di
          concorso, acquisiscono titolo all'ammissione  ai  corsi  di
          laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
          che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 
                b) gli appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei
          volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o  i
          militari di leva in servizio che, alla  data  prevista  dal
          bando: 
              1) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito  il  concorso,  fermo  restando
          che, per il reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  i
          concorrenti  devono  sostenere  una  specifica   prova   di
          selezione su argomenti attinenti  a  materie  indicate  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, superata la  quale,  ove  risultino  vincitori  di
          concorso, acquisiscono titolo all'ammissione  ai  corsi  di
          laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
          che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 
              2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 
              3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
          della  consegna  nell'ultimo  biennio  o  nel  periodo   di
          servizio prestato se inferiore a due anni; 
              4) sono in possesso della  qualifica  non  inferiore  a
          "superiore   alla   media"   o   giudizio    corrispondente
          nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio  prestato  se
          inferiore a due anni. 
              5. Ai concorsi di cui all'art. 679,  comma  l,  lettera
          b), possono partecipare: 
              a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo
          del 30 per cento dei posti disponibili mediante: 
              1) concorso per titoli, nel limite massimo del  50  per
          cento dei posti di cui all'alinea  della  presente  lettera
          a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel
          bando di concorso: 
              1.1) non hanno superato il 48° anno di eta'; 
              1.2)  hanno  riportato   nell'ultimo   quadriennio   in
          servizio permanente la qualifica di almeno "superiore  alla
          media" o giudizio corrispondente; 
              1.3) non hanno  riportato  sanzioni  disciplinari  piu'
          gravi della consegna nell'ultimo biennio; 
              1.4) sono  in  possesso  del  diploma  quinquennale  di
          istruzione secondaria di  secondo  grado  o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito il concorso; 
              2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo  del
          50 per cento dei posti di  cui  all'alinea  della  presente
          lettera a), per  gli  appartenenti  al  ruolo  sergenti  in
          possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e  1.4),
          che non hanno superato il 40° anno di eta'; 
              b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in  servizio
          permanente nel limite massimo del 70 per  cento  dei  posti
          disponibili, mediante concorso per  titoli  ed  esami,  che
          alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato
          il 45° anno di eta', hanno compiuto dieci anni di  servizio
          di cui almeno  sette  in  servizio  permanente  e  sono  in
          possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2),
          1.3) e 1.4). 
              5-bis. Per  specifiche  esigenze  delle  singole  Forze
          armate, possono essere altresi' banditi, nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili,  concorsi  per  titoli  ed
          esami  per  trarre,  con  il   grado   di   maresciallo   e
          corrispondenti, giovani: 
              a) in possesso  di  laurea  definita  con  decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti per i concorsi  relativi  al
          Corpo delle capitanerie di porto; 
              b) di eta' non superiore a 32 anni alla  data  indicata
          nel bando di concorso. 
              6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di' cui  ai
          commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione  dei  titoli  e
          delle  prove,  la  loro  valutazione,   la   nomina   delle
          commissioni  e  la  formazione   delle   graduatorie   sono
          stabilite con apposito decreto  ministeriale  per  ciascuna
          Forza armata.». 
              - Si riporta l'art. 760 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado). -
          1. Il personale vincitore del concorso di cui all'art. 679,
          comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a frequentare un  corso
          di formazione e di specializzazione, nonche'  il  tirocinio
          complementare fino alla concorrenza dei  due  anni,  presso
          ciascuna Forza armata, avuto  riguardo  alle  assegnazioni,
          agli incarichi, alle  specializzazioni,  alle  categorie  e
          specialita', alle esigenze specifiche di Forza  armata,  al
          risultato  della  selezione  psico-fisica  e  attitudinale,
          nonche'  alle  preferenze  espresse  dagli  arruolati;   al
          termine del periodo di formazione e istruzione nonche'  dei
          periodi  di  tirocinio  complementare,  gli  allievi   sono
          sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio  per  il  periodo
          necessario all'espletamento delle prove. 
              1-bis. In relazione alle  esigenze  di  ciascuna  Forza
          armata, il personale vincitore del concorso di cui all'art.
          679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al
          comma 1  del  presente  articolo,  puo'  essere  avviato  a
          frequentare un corso di formazione professionale di  durata
          comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei  corsi  di
          formazione, il medesimo  personale  puo'  essere  impiegato
          anche nella sede di servizio di provenienza,  tenuto  conto
          delle esigenze dell'amministrazione di cui  alle  direttive
          di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle
          preferenze espresse dal personale stesso. 
              2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base
          della  graduatoria   di   merito,   marescialli   e   gradi
          corrispondenti in servizio permanente, con  decorrenza  dal
          giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine  gli
          esami  finali;  gli  allievi  non  idonei  possono   essere
          trattenuti a domanda per sostenere per una  sola  volta  il
          primo esame utile. 
              3. Agli allievi si applicano le  disposizioni  previste
          dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 
              4.  Gli  allievi  impediti  da  infermita'   temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare   o   sospesi   dal   servizio   per    motivi
          precauzionali  o  per  altra  comprovata  causa  di   forza
          maggiore non possono  partecipare  agli  esami  finali  per
          l'immissione nel servizio permanente.  Essi  proseguono  il
          servizio mediante rafferma  annuale  rinnovabile,  fino  al
          cessare delle cause impeditive e, se le predette cause  non
          comportano proscioglimento dalla ferma, sono  ammessi  alla
          prima sessione di esami  utili.  Coloro  che  superano  gli
          esami sono promossi e immessi nel servizio  permanente  con
          la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con  i  quali
          sarebbero stati valutati in assenza delle cause  impeditive
          di cui sopra e con l'anzianita'  relativa  determinata  dal
          posto che avrebbero occupato,  in  relazione  al  punteggio
          globale ottenuto, nella  graduatoria  di  merito  dei  pari
          grado medesimi. 
              4-bis. Il personale vincitore del concorso interno  per
          il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679,  comma
          1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del
          presente articolo, al superamento degli esami e'  nominato,
          sulla base della stessa graduatoria di merito del personale
          di cui all'art. 679, comma 1,  lettera  a),  maresciallo  o
          grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza
          dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
          gli esami finali. 
              5. Il personale vincitore del concorso interno  per  il
          reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679, comma  1,
          lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui
          al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei  marescialli  con
          il  grado  di  maresciallo  e  gradi   corrispondenti   con
          decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  data  di  nomina
          dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso,  di  cui  al
          comma 1, concluso nell'anno. 
              5-bis.   I   candidati   utilmente   collocati    nelle
          graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  all'art.  682,
          comma 5-bis, frequentano corsi applicativi  di  durata  non
          superiore a  un  anno  accademico  le  cui  modalita'  sono
          disciplinate con  determinazione  dei  rispettivi  Capi  di
          stato maggiore. 
              5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui  al
          comma 5-bis e' rideterminata,  a  seguito  del  superamento
          degli esami di fine corso, dalla media del punteggio  della
          graduatoria del concorso e di quello conseguito al  termine
          del corso applicativo. Gli stessi sono  iscritti  in  ruolo
          dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al
          comma 1 e comunque prima di  quelli  di  cui  al  comma  5,
          iscritti in ruolo nello stesso anno. 
              5-quater.  I  candidati  che  non  superano  il   corso
          applicativo  di  cui  al  comma  5-bis  sono  collocati  in
          congedo, se non devono assolvere o completare gli  obblighi
          di leva, ovvero reintegrati nel  ruolo  di  provenienza  se
          gia' in servizio, in  tal  caso  il  periodo  svolto  quale
          allievo  e'  riconosciuto  come   servizio   effettivamente
          svolto. Il periodo di durata del corso non  e'  computabile
          ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.». 
              - Si riporta l'art. 839 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 839 (Appartenenti al ruolo dei marescialli). - 1.
          Al personale appartenente al  ruolo  dei  marescialli  sono
          attribuite   funzioni   che   richiedono    una    adeguata
          preparazione professionale. In tale ambito essi: 
              a) sono di norma preposti a unita' operative, tecniche,
          logistiche, addestrative e a uffici; 
              b)  svolgono,  in   relazione   alla   professionalita'
          posseduta, interventi di natura  tecnico-operativa  nonche'
          compiti  di  formazione  e  di  indirizzo   del   personale
          subordinato; 
              c)  espletano  incarichi  la  cui  esecuzione  richiede
          continuita'  d'impiego  per  elevata   specializzazione   e
          capacita'  di  utilizzazione  di  mezzi  e   strumentazioni
          tecnologicamente avanzate. 
              2.  Al  personale  che  riveste  il  grado   di   primo
          maresciallo e di luogotenente, sulla base della  formazione
          accademica  e  professionale  acquisita,  sono   attribuite
          funzioni   che   implicano   un    maggior    livello    di
          responsabilita',     in     relazione     alle     esigenze
          tecnico-operative stabilite in sede  di  definizione  delle
          strutture organiche degli enti  e  delle  unita'.  In  tale
          contesto i  luogotenenti,  ed  in  particolare  coloro  che
          rivestono la qualifica di primo luogotenente: 
              a)  sono   i   diretti   collaboratori   di   superiori
          gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o
          di assenza; 
              b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo
          o  di   coordinamento   con   piena   responsabilita'   per
          l'attivita' svolta; 
              c) possono assolvere in autonomia incarichi di  comando
          commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; 
              d) possono  svolgere  attivita'  di  studio  ricerca  e
          sviluppo tecnico  nei  settori  di  specifico  interesse  e
          funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; 
              e) possono essere nominati  membri  di  commissioni  di
          Forza armata relative all'avanzamento, al  reclutamento  di
          personale militare, nonche'  alla  gestione  amministrativa
          dell'ente di appartenenza; 
              f)  possono  assolvere   funzioni   di   rappresentanza
          istituzionale in consessi interni ed esterni  alla  Difesa,
          nei settori tecnici, amministrativi e operativi; 
              g)   possono   svolgere   attivita'   di   insegnamento
          teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione
          e addestramento, secondo le disposizioni vigenti. 
              3. Il personale appartenente al ruolo  dei  marescialli
          della categoria del Corpo delle capitanerie di porto  della
          Marina militare, svolge,  oltre  agli  specifici  incarichi
          caratteristici  del  proprio  ruolo,  anche   funzioni   di
          ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della
          navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 
              4. Ai primi luogotenenti sono  attribuiti,  nell'ambito
          delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli  incarichi  di
          piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento
          di ciascuna Forza armata.». 
              - Si riporta l'art. 972 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 972 (Marescialli  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare).  -  1.  La
          partecipazione a corsi di particolare livello  tecnico  dei
          marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e
          dell'Aeronautica militare e' subordinata al vincolo di  una
          ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche  dopo  il
          passaggio nel servizio permanente e decorre dalla  scadenza
          della precedente ferma. La ferma precedentemente  contratta
          non rimane operante in  caso  di  mancato  superamento  del
          corso o di dimissioni. 
              1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica  anche  al
          personale  che  frequenta  corsi   di   qualificazione   di
          controllore del traffico aereo oppure  corsi  di  controllo
          del  traffico  aereo  connessi  con  il  conseguimento  del
          massimo grado  di  abilitazione,  nonche'  altri  corsi  di
          durata  non  inferiore  a  otto  mesi  o,   se   effettuati
          all'estero, non inferiore a sei mesi.». 
              - Si riporta l'art. 1047 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1047  (Commissioni  permanenti).  -  1.  Per  la
          valutazione ai fini  dell'avanzamento  ad  anzianita'  e  a
          scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per
          l'attribuzione delle qualifiche del personale  appartenente
          a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e  volontari  in
          servizio  permanente,  sono  istituite  presso   l'Esercito
          italiano,  la  Marina  militare  e  l'Aeronautica  militare
          commissioni permanenti. 
              2. Ciascuna delle commissioni di  cui  al  comma  1  e'
          cosi' composta: 
              a) presidente: ufficiale generale; 
              b) membri ordinari: 
              1)  ufficiali  superiori  in  numero  non  superiore  a
          tredici, dei quali il  piu'  anziano  assume  il  ruolo  di
          vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 
              2) il piu'  anziano  del  ruolo  a  cui  appartiene  il
          personale da valutare alla data del  1°  gennaio  dell'anno
          considerato e che possa far parte della commissione  almeno
          per l'intero anno solare; 
              c) membri supplenti. 
              3. Per  eventuali  esigenze  connesse  alla  tempistica
          delle operazioni di valutazione e  ai  carichi  di  lavoro,
          possono essere istituite una o  piu'  sottocommissioni,  le
          cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella  della
          commissione di cui al comma 1, dalla  quale  dipendono.  Le
          sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte: 
              a) presidente: ufficiale di grado  inferiore  a  quello
          del presidente della commissione di cui al comma  1  e  non
          inferiore a tenente colonnello; 
              b) membri ordinari: 
              1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette,
          dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente
          e il meno anziano quello di segretario; 
              2)  un  militare  di  grado  apicale  del   ruolo   cui
          appartiene il  personale  da  valutare  alla  data  del  1°
          gennaio dell'anno considerato e che possa far  parte  della
          commissione almeno per l'intero anno solare; 
              c) membri supplenti. 
              4. Per  la  valutazione  ai  fini  dell'avanzamento  ad
          anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri  del
          personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e
          appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita
          una commissione  permanente  per  l'Arma  dei  carabinieri,
          costituita come segue: 
              a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e'
          disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata  in
          ruolo,   l'incarico   di   presidente   e'   funzionalmente
          attribuito a generale di divisione; 
              b) membri  ordinari:  sette  ufficiali  superiori,  dei
          quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente  e
          il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un
          brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente
          se  si  tratta  di  valutazione  di  personale  del   ruolo
          ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati  e  carabinieri,
          che possano far parte della commissione almeno per l'intero
          anno  solare,  a  cui  si  riferiscono  le  valutazioni  da
          effettuare; 
              b-bis) membri supplenti. 
              4. Per  la  valutazione  ai  fini  dell'avanzamento  ad
          anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri  del
          personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e
          appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita
          una commissione  permanente  per  l'Arma  dei  carabinieri,
          costituita come segue: 
              a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e'
          disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata  in
          ruolo,   l'incarico   di   presidente   e'   funzionalmente
          attribuito a generale di divisione; 
              b) membri  ordinari:  sette  ufficiali  superiori,  dei
          quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente  e
          il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un
          brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente
          se  si  tratta  di  valutazione  di  personale  del   ruolo
          ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati  e  carabinieri,
          che possano far parte della commissione almeno per l'intero
          anno  solare,  a  cui  si  riferiscono  le  valutazioni  da
          effettuare; 
              b-bis) membri supplenti. 
              5. Il  giudizio  di  idoneita'  per  l'avanzamento  dei
          militari di  truppa,  che  comporta  la  valutazione  delle
          qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti  da
          svolgere nel grado superiore, e in relazione alle  esigenze
          di  quegli  incarichi  nel  reparto,  e'  espresso  da  una
          apposita commissione  costituita  presso  ciascun  corpo  o
          reparto d'impiego, composta da almeno tre  membri  nominati
          dal  comandante  di  corpo.  Per  la  partecipazione   alla
          commissione non e' prevista  la  corresponsione  di  alcuna
          indennita' o compenso ne' rimborso spese.». 
              - Si riporta l'art. 1059 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali).  -
          1.  Le   competenti   commissioni   esprimono   i   giudizi
          sull'avanzamento a scelta dichiarando  innanzitutto  se  il
          sottufficiale e' idoneo o non  idoneo  all'avanzamento.  E'
          giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero  di
          voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 
              2.   Successivamente   le   commissioni   valutano    i
          sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a  ciascuno  di
          essi un punto  di  merito  secondo  i  criteri  di  seguito
          indicati. 
              3.   Ogni   componente   della   commissione    assegna
          distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a  30
          per ognuno dei seguenti complessi di elementi: 
              a) qualita' morali, di carattere e fisiche; 
              b) benemerenze di guerra  e  comportamento  in  guerra,
          benemerenze  di  pace,  qualita'  professionali  dimostrate
          durante la carriera, specialmente nel grado rivestito,  con
          particolare riguardo al servizio prestato presso reparti  o
          in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
          unita',  nonche'  numero  e  importanza   degli   incarichi
          ricoperti e delle specializzazioni possedute; 
              c) doti  culturali  e  risultati  di  corsi,  esami  ed
          esperimenti. 
              4. Le somme dei punti assegnati per  ciascun  complesso
          di elementi di cui alle lettere a), b) e  c),  sono  divise
          per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati
          al centesimo,  sono  sommati  tra  loro.  Il  totale  cosi'
          ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il  quoziente
          al centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il  punto  di
          merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla
          base  della  graduatoria  di  merito  risultante  da   tali
          punteggi  la  commissione  compila   il   relativo   quadro
          d'avanzamento. 
              5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati  sui
          portali istituzionali della rispettiva Forza armata. 
              6. Agli interessati e' data comunicazione,  se  idonei,
          del  punteggio  conseguito  e,   se   non   idonei,   delle
          motivazioni del giudizio di non idoneita'. 
              7. Il personale appartenente ai ruoli dei  marescialli,
          degli  ispettori,  dei  sergenti   e   dei   sovrintendenti
          giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e'
          incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno  successivo.
          Lo stesso, se giudicato per la seconda  volta  non  idoneo,
          puo'  essere  ulteriormente  valutato   nel   quarto   anno
          successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e'  incluso
          in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso
          a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze
          attribuite ai pari grado con i quali e'  stato  portato  in
          avanzamento. 
              7-bis. Al personale appartenente ai  ruoli  di  cui  al
          comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a  scelta
          per i motivi di cui all'art. 1051, si applicano, in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo V del  presente
          titolo VII, in  materia  di  rinnovazione  dei  giudizi  di
          avanzamento.». 
              - Si riporta l'art. 1273 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1273 (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a
          scelta  dei  sottufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo
          le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 1059. 
              2. Fatta eccezione per quanto previsto  all'art.  1282,
          nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire  sono
          cosi' determinate: 
              a) il primo terzo del personale appartenente: 
              1)  ai  ruoli  dei  marescialli,  iscritto  nel  quadro
          d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado  superiore  in
          ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio  dell'anno  di
          inserimento in aliquota; 
              2)  ai  ruoli  dei  sergenti,   iscritto   nel   quadro
          d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado  superiore  in
          ordine di ruolo con  decorrenza  dal  giorno  successivo  a
          quello del compimento del periodo  di  permanenza  previsto
          dall'art. 1285; 
              b)  il  restante  personale  e'  sottoposto  a  seconda
          valutazione per l'avanzamento  all'epoca  della  formazione
          delle  corrispondenti  aliquote  di   scrutinio   dell'anno
          successivo. Di essi: 
              1) la prima meta'  e'  promossa  in  ordine  di  ruolo,
          previa nuova valutazione, con un anno di  ritardo  rispetto
          al personale di cui alla lettera a),  prendendo  posto  nel
          ruolo dopo il primo terzo del personale  da  promuovere  in
          prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima
          lettera a); 
              2) la seconda meta' e' promossa  in  ordine  di  ruolo,
          previa nuova valutazione, con due anni di ritardo  rispetto
          al personale di cui alla lettera a),  prendendo  posto  nel
          ruolo  dopo  il  personale   da   promuovere   in   seconda
          valutazione nello stesso anno. 
              3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data  non
          anteriore a quella di promozione  del  pari  grado  che  lo
          precede. 
              4. Il personale escluso dalle aliquote  di  valutazione
          per i motivi  di  cui  all'art.  1051,  nell'avanzamento  a
          scelta, prende posto, se idoneo, a  seconda  del  punteggio
          globale attribuito, nella graduatoria di  merito  dei  pari
          grado con i quali sarebbe stato valutato in  assenza  delle
          cause impeditive,  ed  e'  promosso  secondo  le  modalita'
          indicate nei precedenti commi. 
              5. (abrogato).». 
              - Si riporta l'art. 1274 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1274 (Condizioni particolari per  l'avanzamento).
          - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei  marescialli  e
          dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o  Corpo  o
          categoria o specialita' di appartenenza,  aver  compiuto  i
          periodi minimi di comando, di attribuzioni  specifiche,  di
          servizio presso reparti e di  imbarco  e  aver  superato  i
          corsi e gli esami stabiliti. 
              1-bis.  Per  l'avanzamento  a  primo   maresciallo   e'
          richiesto il possesso della laurea. 
              2. Il Ministro della difesa ha  facolta'  di  istituire
          con proprio decreto  corsi  per  acquisire  condizioni  per
          l'avanzamento tenendo conto delle  esigenze  formative  dei
          marescialli e delle particolari necessita' di servizio.». 
              - Si riporta l'art. 1276 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1276 (Articolazione  della  carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo  di   carriera   dei   marescialli   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          prevede i seguenti gradi gerarchici: 
              a)  maresciallo:  capo  di  3^  classe  per  la  Marina
          militare,  maresciallo  di  3^  classe  per   l'Aeronautica
          militare; 
              b) maresciallo ordinario: capo  di  2^  classe  per  la
          Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica
          militare; 
              c) maresciallo capo: capo di 1^ classe  per  la  Marina
          militare,  maresciallo  di  1^  classe  per   l'Aeronautica
          militare; 
              d) primo maresciallo. 
              d-bis) luogotenente. 
              2. Al luogotenente puo' essere conferita  la  qualifica
          di primo luogotenente.». 
              - Si riporta l'art. 1277 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1277 (Forme di avanzamento). -  1.  L'avanzamento
          avviene: 
              a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario
          e maresciallo capo; 
              b) a scelta,  per  il  grado  di  primo  maresciallo  e
          luogotenente; 
              c) (soppressa).». 
              - Si riporta l'art. 1278 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1278 (Periodi minimi di permanenza nel grado).  -
          1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per
          l'inserimento nell'aliquota di  valutazione  a  scelta,  e'
          stabilito in: 
              a)  8  anni  per  l'avanzamento  al  grado   di   primo
          maresciallo; 
              b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente. 
              2. (abrogato).". 
              3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto
          per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: 
              a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo  ordinario  e
          gradi corrispondenti; 
              b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e  gradi
          corrispondenti.». 
              - Si riporta l'art. 1315 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1315 (Nomina dei sottufficiali a ufficiale). - 1.
          I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di  pensione  di
          prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al  valor
          militare o promossi per merito di guerra, aventi  grado  di
          luogotenente o corrispondente, nonche' quelli nelle  stesse
          condizioni  che  pervengono  al  grado  predetto  ai  sensi
          dell'art. 1314 e che non  hanno  gia'  ottenuto  il  numero
          massimo  di  promozioni  previste  dallo  stesso  articolo,
          possono, a  domanda  e  previo  giudizio  favorevole  della
          commissione ordinaria di avanzamento, conseguire  il  grado
          di sottotenente nel ruolo d'onore  della  rispettiva  Forza
          armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo
          o di servizio richiesta per le promozioni dall'art. 1314. 
              2.  Per  la  nomina  a  sottotenente,  la   commissione
          ordinaria di avanzamento: 
              a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili,  le
          disposizioni  di  questo  codice   sull'avanzamento   degli
          ufficiali; 
              b)  determina  l'arma,  corpo,  ruolo  o  servizio   di
          assegnazione nei casi di incompatibilita'  professionale  o
          di mancanza, nel  grado  di  ufficiale,  dell'arma,  corpo,
          ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene. 
              3. Gli ufficiali cosi' nominati non possono  conseguire
          complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali  e  dei
          sottufficiali, un numero di  promozioni,  ivi  compresa  la
          nomina  a  sottotenente,  superiore   a   quello   previsto
          dall'art. 1314, ne' possono, comunque, ottenere  promozioni
          oltre il grado di capitano.». 
              - Si riporta l'art. 1521 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.    1521    (Progressione    di    carriera    dei
          sottufficiali).  -  1.  La  progressione  di  carriera  dei
          sottufficiali orchestrali e  del  sottufficiale  archivista
          delle  bande  musicali  ha  luogo  ad  anzianita',   previo
          giudizio di idoneita' espresso dalla rispettiva commissione
          permanente di avanzamento. 
              2. I periodi minimi  di  servizio  dalla  nomina  nella
          parte sono cosi' stabiliti: 
              a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e  gradi
          corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni; 
              b) da maresciallo capo  a  primo  maresciallo  e  gradi
          corrispondenti: 
              1) 1^ parte B: due anni; 
              2) 2^ parte A: sei anni; 
              3) 2^ parte B: otto anni; 
              4) 3^ parte A: sei anni; 
              5) 3^ parte B: otto anni; 
              b-bis) da primo  maresciallo  a  luogotenente  e  gradi
          corrispondenti: 
              1) 1^ parte A: due anni; 
              2) tutte le rimanenti parti: quattro anni. 
              3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei  dalla
          rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono
          il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di
          permanenza stabilito nel comma 2. 
              4.    Il    sottufficiale    giudicato    non    idoneo
          all'avanzamento  e'  nuovamente  valutato  dopo   che   sia
          trascorso  un  anno  dalla  precedente  valutazione  e,  se
          giudicato ancora non idoneo, e' valutato  una  terza  volta
          dopo che sia  trascorso  un  altro  anno  dalla  precedente
          valutazione. 
              5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in
          occasione della seconda o  terza  valutazione  consegue  il
          grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e
          di ventiquattro mesi, rispetto a  quella  che  gli  sarebbe
          spettata ove fosse  stato  giudicato  idoneo  in  occasione
          della prima valutazione.». 
              - Si riporta l'art. 1522 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1522  (Attribuzione  della  qualifica  di  primo
          luogotenente  e  qualifiche  corrispondenti).   -   1.   Le
          disposizioni   sull'attribuzione   della    qualifica    ai
          luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina  militare
          e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di
          cui  agli  articoli   1323   e   1325-bis   si   applicano,
          rispettivamente e in quanto compatibili, al  personale  dei
          ruoli dei  musicisti,  dopo  due  anni  di  permanenza  nel
          grado.».