Art. 4 Dotazioni complessive 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 800: 1) al comma 1, la parola: «complessiva» e' sostituta dalla seguente: «organica», le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» e' sostituita dalla seguente: «4.207»; 2) al comma 2, le parole: «e dei periti e' fissata in 30.979» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 30.956» e le parole: «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole: «e dei revisori e' fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 21.701»; 4) al comma 4, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla seguente: «consistenza» e le parole: «e degli operatori e collaboratori e' costituita da 65.464» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 58.877»; 5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.»; b) all'articolo 826, al comma 1: 1) all'alinea, le parole: «506 unita', di cui 463» sono sostituite dalle seguenti: «505 unita'»; 2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalle seguenti: «generali di brigata»; 3) alla lettera b), la parola: «5» e' sostituita dalla seguente: «6»; 4) alla lettera d), la parola: «170» e' sostituita dalla seguente: «169»; 5) alla lettera e), la parola: «159» e' sostituita dalla seguente: «157»; 6) alla lettera f), la parola: «170» e' sostituita dalla seguente: «171»; c) all'articolo 827, comma 1: 1) alla lettera e), le parole: «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «ispettori»; 2) alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «sovrintendenti»; d) all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola: «subalterni» e' sostituita dalla seguente: «inferiori»; e) all'articolo 829, comma 1; 1) all'alinea, la parola: «96» e' sostituita dalla seguente: «94»; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) generale di divisione o brigata: 1»; 3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ufficiali inferiori: 17»; 4) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) ispettori: 76.»; f) all'articolo 830, comma 1: 1) all'alinea, la parola: «2.000» e' sostituita dalla seguente: «1.000»; 2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalla seguente: «generali di brigata»; 3) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»; 4) alla lettera b), la parola: «3» e' sostituita dalla seguente: «5»; 5) alla lettera c), la parola: «3» e' sostituita dalla seguente: «2»; 6) alla lettera d), la parola: «232» e' sostituita dalla seguente: «132»; 7) alla lettera e), la parola: «91» e' sostituita dalla seguente: «40»; 8) alla lettera f), la parola: «1.670» e' sostituita dalle seguenti: «819»; g) all'articolo 2212-quater: 1) al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli ispettori. 1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei sovrintendenti. 1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri. 1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei periti. 1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei revisori. 1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 800, 826, 827, 828, 829, 830, 2212-quater del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati o introdotti dal presente decreto: "Art. 800 (Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri). - 1.La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.207 unita'. 2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di 30.956 unita'. 3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' di 21.701 unita'. 4. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri e' di 58.877 unita'. 5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo. 5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa." "Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). - 1.Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 505 unita' in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) generali di brigata: 1; b) tenenti colonnelli/maggiori: 6; c) capitani: 1; d) ispettori: 169; e) sovrintendenti: 157; f) appuntati e carabinieri: 171. 2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza. Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 2; d) ufficiali inferiori: 21; e) ispettori: 18; f) sovrintendenti: 24; g) appuntati e carabinieri: 21. 2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 1; d) maggiori:1; e) capitani: 3; f) ufficiali inferiori: 25; g) ispettori: 139; h) sovrintendenti: 39; i) appuntati e carabinieri: 39. 2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario. Art. 829 (Contingente per la tutela della salute). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 94 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generale di divisione o brigata: 1; b) ufficiali inferiori: 17; b-bis) ispettori: 76; 2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali. Art. 830 (Contingente per la Banca d'Italia). - 1.E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generale di brigata: 1; a-bis) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli e maggiori: 5; c) ufficiali inferiori: 2; d) ispettori: 132; e) sovrintendenti: 40; f) appuntati e carabinieri: 819. 2.Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia. 3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia." "Art. 2212-quater (Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri. 1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli ispettori. 1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei sovrintendenti. 1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabineiri di cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri. 1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei periti. 1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei revisori. 1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.".