Art. 4 
 
                        Dotazioni complessive 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 800: 
      1) al comma 1, la  parola:  «complessiva»  e'  sostituta  dalla
seguente:  «organica»,  le  parole:  «dei  ruoli  normale,  speciale,
tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» e'
sostituita dalla seguente: «4.207»; 
      2) al comma 2, le parole: «e dei periti e' fissata  in  30.979»
sono sostituite dalle seguenti: «e' di 30.956» e le parole:  «di  cui
13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
e periti superiori» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole: «e dei revisori e' fissata nel numero
massimo di 21.182» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 21.701»; 
      4) al comma 4,  la  parola:  «dotazione»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «consistenza»  e  le  parole:   «e   degli   operatori   e
collaboratori  e'  costituita  da  65.464»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «e' di 58.877»; 
      5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le dotazioni di cui al  presente  articolo  possono  essere
rideterminate con decreto del Ministro della difesa di  concerto  con
il Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  fermo  restando  il
volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica, al fine di adeguare la  consistenza  al  piu'
efficace soddisfacimento delle esigenze operative e  di  economicita'
dell'azione amministrativa.»; 
    b) all'articolo 826, al comma 1: 
      1) all'alinea,  le  parole:  «506  unita',  di  cui  463»  sono
sostituite dalle seguenti: «505 unita'»; 
      2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalle
seguenti: «generali di brigata»; 
      3)  alla  lettera  b),  la  parola:  «5»  e'  sostituita  dalla
seguente: «6»; 
      4) alla lettera  d),  la  parola:  «170»  e'  sostituita  dalla
seguente: «169»; 
      5) alla lettera  e),  la  parola:  «159»  e'  sostituita  dalla
seguente: «157»; 
      6) alla lettera  f),  la  parola:  «170»  e'  sostituita  dalla
seguente: «171»; 
    c) all'articolo 827, comma 1: 
      1) alla lettera e), le parole:  «marescialli  nei  vari  gradi»
sono sostituite dalla seguente: «ispettori»; 
      2) alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono
sostituite dalla seguente: «sovrintendenti»; 
    d)  all'articolo  828,  comma  1,  alla  lettera  f)  la  parola:
«subalterni» e' sostituita dalla seguente: «inferiori»; 
    e) all'articolo 829, comma 1; 
      1) all'alinea, la parola: «96» e'  sostituita  dalla  seguente:
«94»; 
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) generale  di
divisione o brigata: 1»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  ufficiali
inferiori: 17»; 
      4)  dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)
ispettori: 76.»; 
    f) all'articolo 830, comma 1: 
      1) all'alinea, la parola: «2.000» e' sostituita dalla seguente:
«1.000»; 
      2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalla
seguente: «generali di brigata»; 
      3)  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:  «a-bis)
colonnelli: 1;»; 
      4)  alla  lettera  b),  la  parola:  «3»  e'  sostituita  dalla
seguente: «5»; 
      5)  alla  lettera  c),  la  parola:  «3»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2»; 
      6) alla lettera  d),  la  parola:  «232»  e'  sostituita  dalla
seguente: «132»; 
      7) alla  lettera  e),  la  parola:  «91»  e'  sostituita  dalla
seguente: «40»; 
      8) alla lettera f), la  parola:  «1.670»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «819»; 
    g) all'articolo 2212-quater: 
      1) al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni  di
cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Fino al completo  esaurimento  del  ruolo  forestale  degli
ispettori di cui  all'articolo  2212-bis,  comma  2,  la  consistenza
organica  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva  delle  unita'  del
ruolo forestale degli ispettori. 
  1-ter.  Fino  al  completo  esaurimento  del  ruolo  forestale  dei
sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la  consistenza
organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei  carabinieri  di  cui
all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva  delle  unita'  del
ruolo forestale dei sovrintendenti. 
  1-quater. Fino al completo esaurimento del  ruolo  forestale  degli
appuntati e carabinieri di cui all'articolo  2212-bis,  comma  4,  la
consistenza  organica  del  ruolo  degli  appuntati   e   carabinieri
dell'Arma dei carabinieri  di  cui  all'articolo  800,  comma  4,  si
intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli  appuntati
e carabinieri. 
  1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo  forestale  dei
periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica
del  ruolo  degli  ispettori  dell'Arma  dei   carabinieri   di   cui
all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva  delle  unita'  del
ruolo forestale dei periti. 
  1-sexies. Fino al completo  esaurimento  del  ruolo  forestale  dei
revisori di  cui  all'articolo  2212-bis,  comma  6,  la  consistenza
organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma  dei  carabinieri  di
cui all'articolo 800, comma 3, si intende  comprensiva  delle  unita'
del ruolo forestale dei revisori. 
  1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo  forestale  degli
operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma  7,  la
consistenza  organica  del  ruolo  degli  appuntati   e   carabinieri
dell'Arma dei carabinieri  di  cui  all'articolo  800,  comma  4,  si
intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli  operatori
e collaboratori.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  800,  826,  827,
          828, 829, 830, 2212-quater del citato  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66,  come  modificati  o  introdotti  dal
          presente decreto: 
              "Art. 800 (Consistenze organiche complessive  dell'Arma
          dei  carabinieri).  -  1.La  consistenza   organica   degli
          ufficiali in servizio permanente e' di 4.207 unita'. 
              2. La consistenza organica del ruolo  ispettori  e'  di
          30.956 unita'. 
              3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti  e'
          di 21.701 unita'. 
              4.  La  consistenza  organica  del  ruolo  appuntati  e
          carabinieri e' di 58.877 unita'. 
              5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri  e'
          prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo. 
              5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono
          essere rideterminate con decreto del Ministro della  difesa
          di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   fermo   restando   il   volume   organico
          complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, al fine di  adeguare  la  consistenza  al
          piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di
          economicita' dell'azione amministrativa." 
              "Art. 826 (Contingente per la  tutela  del  lavoro).  -
          1.Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi
          sul lavoro, sulla  previdenza  e  sull'assistenza  sociale,
          sono assegnati al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri,  per
          un contingente complessivo di 505 unita' in soprannumero ai
          ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: 
              a) generali di brigata: 1; 
              b) tenenti colonnelli/maggiori: 6; 
              c) capitani: 1; 
              d) ispettori: 169; 
              e) sovrintendenti: 157; 
              f) appuntati e carabinieri: 171. 
              2. Del contingente complessivo di cui al  comma  1,  84
          unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
          vigilanza  propria  dell'Assessorato  del   lavoro,   della
          previdenza  sociale,  della  formazione   professionale   e
          dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
          delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza  e
          sull'assistenza. 
              Art. 827 (Contingente  per  la  tutela  del  patrimonio
          culturale). - 1. E' costituito un contingente di  personale
          dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88  unita',  da
          collocare in  soprannumero  rispetto  all'organico  per  il
          potenziamento del Comando carabinieri  per  la  tutela  del
          patrimonio culturale.  Il  predetto  contingente  e'  cosi'
          determinato: 
              a) generali di brigata: 1; 
              b) colonnelli: 1; 
              c) tenenti colonnelli: 2; 
              d) ufficiali inferiori: 21; 
              e) ispettori: 18; 
              f) sovrintendenti: 24; 
              g) appuntati e carabinieri: 21. 
              2.  Le  disponibilita'   di   bilancio   destinate   al
          potenziamento di personale e mezzi del Comando  carabinieri
          per la tutela del patrimonio culturale sono  allocate,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali. 
              Art. 828 (Contingente per la tutela  dell'ambiente).  -
          1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma  dei
          carabinieri, per un totale di 249 unita', da  collocare  in
          soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del
          Comando  carabinieri  per  la  tutela   dell'ambiente.   Il
          predetto contingente e' cosi' determinato: 
              a) generali di brigata: 1; 
              b) colonnelli: 1; 
              c) tenenti colonnelli: 1; 
              d) maggiori:1; 
              e) capitani: 3; 
              f) ufficiali inferiori: 25; 
              g) ispettori: 139; 
              h) sovrintendenti: 39; 
              i) appuntati e carabinieri: 39. 
              2. Sono a carico del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  gli  oneri  connessi  al
          trattamento      economico,      alla       motorizzazione,
          all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario. 
              Art. 829 (Contingente per la tutela della salute). - 1.
          E' costituito un contingente  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri, per un totale di 94 unita',  da  collocare  in
          soprannumero rispetto all'organico,  per  il  potenziamento
          del Comando carabinieri per  la  tutela  della  salute.  Il
          predetto contingente e' cosi' determinato: 
              a) generale di divisione o brigata: 1; 
              b) ufficiali inferiori: 17; 
              b-bis) ispettori: 76; 
              2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso  e
          accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui
          al comma 1 sono a carico del Ministero  della  salute,  che
          provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali. 
              Art. 830 (Contingente per la Banca  d'Italia).  -  1.E'
          costituito  un  contingente  di  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri, per un numero massimo  di  1.000  unita',  per
          l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e  scorta  di
          valori della Banca d'Italia.  Il  predetto  contingente  e'
          cosi' determinato: 
              a) generale di brigata: 1; 
              a-bis) colonnelli: 1; 
              b) tenenti colonnelli e maggiori: 5; 
              c) ufficiali inferiori: 2; 
              d) ispettori: 132; 
              e) sovrintendenti: 40; 
              f) appuntati e carabinieri: 819. 
              2.Il predetto  contingente  e'  posto  in  soprannumero
          all'organico  dell'Arma  dei  carabinieri  stabilito  dalla
          sezione   precedente.   L'impiego   del   contingente    e'
          disciplinato mediante apposito  accordo  tecnico  stipulato
          tra il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  la
          Banca d'Italia. 
              3.  Gli  assegni,  le  competenze   accessorie   e   le
          indennita' comunque spettanti al  personale  effettivamente
          impiegato nei limiti massimi fissati dal comma  1,  nonche'
          ogni altro  elemento  di  onere  connesso  al  servizio  di
          vigilanza e  scorta  valori,  sono  a  carico  della  Banca
          d'Italia." 
              "Art.  2212-quater  (Personale  dei   ruoli   forestali
          dell'Arma  dei  carabinieri).  -  1.  In   relazione   alla
          costituzione iniziale dei  ruoli  forestali  dell'Arma  dei
          carabinieri,  ferme  restando  le   consistenze   organiche
          complessive  di  cui  all'articolo   800,   al   fine   del
          progressivo   riassorbimento    e    fino    al    completo
          avvicendamento del  personale  dei  ruoli  forestali  degli
          ispettori, dei periti, dei  sovrintendenti,  dei  revisori,
          degli  appuntati   e   carabinieri,   degli   operatori   e
          collaboratori  dell'Arma   dei   carabinieri   le   vacanze
          organiche   verificatesi   nei    predetti    ruoli    sono
          progressivamente devolute in aumento alla  consistenza  dei
          corrispondenti   ed   equiparati   ruoli   dell'Arma    dei
          carabinieri. 
              1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale
          degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma  2,  la
          consistenza organica  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei
          carabinieri di cui all'articolo 800, comma  2,  si  intende
          comprensiva  delle  unita'  del   ruolo   forestale   degli
          ispettori. 
              1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale
          dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis,  comma  3,
          la consistenza organica del ruolo sovrintendenti  dell'Arma
          dei carabinieri  di  cui  all'articolo  800,  comma  3,  si
          intende comprensiva delle unita' del  ruolo  forestale  dei
          sovrintendenti. 
              1-quater.  Fino  al  completo  esaurimento  del   ruolo
          forestale degli appuntati e carabineiri di cui all'articolo
          2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo  degli
          appuntati e carabinieri dell'Arma dei  carabinieri  di  cui
          all'articolo 800, comma 4,  si  intende  comprensiva  delle
          unita' del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri. 
              1-quinquies. Fino al  completo  esaurimento  del  ruolo
          forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5,
          la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma
          dei carabinieri  di  cui  all'articolo  800,  comma  2,  si
          intende comprensiva delle unita' del  ruolo  forestale  dei
          periti. 
              1-sexies.  Fino  al  completo  esaurimento  del   ruolo
          forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis,  comma
          6, la consistenza organica  del  ruolo  dei  sovrintendenti
          dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3,
          si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei
          revisori. 
              1-septies.  Fino  al  completo  esaurimento  del  ruolo
          forestale  degli   operatori   e   collaboratori   di   cui
          all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del
          ruolo  degli  appuntati   e   carabinieri   dell'Arma   dei
          carabinieri di cui all'articolo 800, comma  4,  si  intende
          comprensiva  delle  unita'  del   ruolo   forestale   degli
          operatori e collaboratori.".