Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        30 marzo 2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Organizzazione  degli
uffici e fabbisogni di personale»; 
  b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli
uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,  adottando,
in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al  comma  2,
gli atti previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
  2. Allo scopo di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche
disponibili e  perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita'  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni
di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle
attivita' e della performance, nonche'  con  le  linee  di  indirizzo
emanate ai  sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora  siano  individuate
eccedenze di personale, si applica  l'articolo  33.  Nell'ambito  del
piano, le amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi
di mobilita' e di reclutamento del personale, anche  con  riferimento
alle unita' di cui all'articolo  35,  comma  2.  Il  piano  triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma  2,  ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica  e  la
sua eventuale rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni  programmati  e
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,  nell'ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,   garantendo   la   neutralita'   finanziaria   della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 
  4. Nelle amministrazioni statali, il  piano  di  cui  al  comma  2,
adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche  per
le finalita' di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel  rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2  e  3,  e'  approvato  secondo  le
modalita'  previste  dalla   disciplina   dei   propri   ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'  assicurata  la
preventiva  informazione  sindacale,  ove  prevista   nei   contratti
collettivi nazionali.»; 
  c) il comma 4-bis e' abrogato; 
  d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Le  amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli  adempimenti  di  cui  al  presente
articolo non possono assumere nuovo personale.»; 
  e) dopo il comma 6 e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Sono  fatte
salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   (ATA)   delle   istituzioni
scolastiche  ed  educative  statali,  delle   istituzioni   di   alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  gli  enti  del
servizio  sanitario  nazionale  sono  fatte  salve   le   particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore.». 
  2. All'articolo 6-bis del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse; 
  b) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  amministrazioni
interessate dai processi di cui al presente  articolo  provvedono  al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione  dei  fondi  della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilita' del personale.». 
  3. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per  la
pianificazione dei fabbisogni di personale).  -  1.  Con  decreti  di
natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione
e  la  pubblica  amministrazione  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  definite,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo  per  orientare  le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi  piani
dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  anche
con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e
competenze professionali. 
  2. Le linee di indirizzo di cui al  comma  1  sono  definite  anche
sulla  base  delle  informazioni   rese   disponibili   dal   sistema
informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di   cui
all'articolo 60. 
  3. Con riguardo alle  regioni,  agli  enti  regionali,  al  sistema
sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al  comma  1
sono adottati previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131.  Con
riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati  di  concerto  anche  con  il
Ministro della salute. 
  4. Le modalita' di acquisizione  dei  dati  del  personale  di  cui
all'articolo  60  sono  a  tal  fine  implementate   per   consentire
l'acquisizione  delle  informazioni  riguardanti  le  professioni   e
relative  competenze  professionali,  nonche'  i  dati  correlati  ai
fabbisogni. 
  5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le  modalita'
definite dall'articolo 60  le  predette  informazioni  e  i  relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei  contenuti
dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle  amministrazioni
di procedere alle assunzioni. 
  6. Qualora, sulla base del monitoraggio  effettuato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa  con  il  Dipartimento  della
funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui  al  comma
2, con riferimento alle  amministrazioni  dello  Stato,  si  rilevino
incrementi di spesa correlati alle  politiche  assunzionali  tali  da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza  pubblica,  il
Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  con
decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive
delle linee di indirizzo  di  cui  al  comma  1.  Con  riguardo  alle
regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed  agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le  modalita'  di
cui al comma 3.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6. (Organizzazione degli uffici e  fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'art. 1, comma 1, adottando,  in  conformita'  al  piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate  eccedenze
          di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del  piano,
          le    amministrazioni    pubbliche    curano     l'ottimale
          distribuzione delle risorse umane attraverso la  coordinata
          attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento  del
          personale,  anche  con  riferimento  alle  unita'  di   cui
          all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le  risorse
          finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei  limiti
          delle risorse quantificate sulla base della  spesa  per  il
          personale in servizio e di quelle  connesse  alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di cui all'art. 6-ter, nell'ambito  del  potenziale  limite
          finanziario massimo della medesima  e  di  quanto  previsto
          dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, garantendo la neutralita'  finanziaria  della
          rimodulazione. Resta  fermo  che  la  copertura  dei  posti
          vacanti avviene nei limiti delle  assunzioni  consentite  a
          legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
          4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Per le altre amministrazioni pubbliche il  piano  triennale
          dei fabbisogni, adottato  annualmente  nel  rispetto  delle
          previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato  secondo  le
          modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
          Nell'adozione degli atti  di  cui  al  presente  comma,  e'
          assicurata  la  preventiva  informazione   sindacale,   ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              4-bis. (abrogato). 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle piante  organiche  del  personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto
          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 6-bis (Misure  in  materia  di  organizzazione  e
          razionalizzazione della spesa per  il  funzionamento  delle
          pubbliche   amministrazioni).    -    1.    Le    pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  nonche'  gli
          enti finanziati direttamente o indirettamente a carico  del
          bilancio dello Stato sono  autorizzati,  nel  rispetto  dei
          principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul
          mercato i  servizi,  originariamente  prodotti  al  proprio
          interno, a condizione di ottenere conseguenti  economie  di
          gestione e di adottare le necessarie misure in  materia  di
          personale. 
              2. Le amministrazioni interessate dai processi  di  cui
          al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e
          alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in
          misura  corrispondente,  fermi  restando  i   processi   di
          riallocazione e di mobilita' del personale. 
              3. I collegi dei revisori dei conti  e  gli  organi  di
          controllo interno  delle  amministrazioni  che  attivano  i
          processi di cui al comma 1 vigilano  sull'applicazione  del
          presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali,  dei
          risparmi  derivanti  dall'adozione  dei  provvedimenti   in
          materia di organizzazione e di  personale,  anche  ai  fini
          della valutazione del personale con  incarico  dirigenziale
          di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 286.».