Art. 4 
 
 
          Modalita' di funzionamento dei collegi arbitrali 
 
  1. All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede  il  Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione o  un  suo  delegato  secondo
criteri oggettivi ed automatici  nel  rispetto  di  quelli  stabiliti
dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2. 
  2. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da  parte  dei
collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e  degli  elementi  di
valutazione della sussistenza  delle  violazioni  degli  obblighi  di
informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione
dei  servizi  e  delle  attivita'  di  investimento   relativi   alla
sottoscrizione  e  al   collocamento   degli   strumenti   finanziari
subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di  costituzione  di
piu' collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina,  altresi',  i
criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i  singoli  collegi
in ragione dell'omogeneita' oggettiva o soggettiva delle questioni o,
ancora, dell'identita' della banca emittente gli strumenti finanziari
subordinati. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.