Art. 4 Modalita' di funzionamento dei collegi arbitrali 1. All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici nel rispetto di quelli stabiliti dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2. 2. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di piu' collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina, altresi', i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneita' oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identita' della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.