Art. 4 
 
             Obblighi di identificazione della clientela 
 
  1.  Gli  operatori  compro  oro  procedono,  prima  dell'esecuzione
dell'operazione,  all'identificazione  di  ogni   cliente,   con   le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo
19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio. 
  2. Le operazioni di importo  pari  o  superiore  a  500  euro  sono
effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di  mezzi  di  pagamento,
diversi dal  denaro  contante,  che  garantiscano  la  tracciabilita'
dell'operazione  medesima  e  la  sua  univoca  riconducibilita'   al
disponente.  In  dette  ipotesi,  l'utilizzo  di  tali  strumenti  e'
obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita
dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica  operazione
o con piu' operazioni frazionate.