Art. 4 
 
 
      Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione 
 
  1. Ai fini di quanto previsto all'articolo  10,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 305/2011, il punto di contatto  nazionale  per  i
prodotti da  costruzione  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico,  nell'ambito  del  punto  di  contatto  nazionale
prodotti, PCP-Italia, gia' istituito in  attuazione  del  regolamento
(UE) n.764/2008. Il Punto di contatto nazionale  per  i  prodotti  da
costruzione si avvale della collaborazione  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del  Ministero  dell'interno  per  la  trattazione  degli
aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale  ed
antincendio. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              Per  i  riferimenti  normativi  del  regolamento   (UE)
          n.764/2008 si veda nelle note alle premesse.