Art. 4 
 
 
                        Commissione nazionale 
 
  1. Con decreto del Ministro e'  costituita,  presso  il  Ministero,
un'unica Commissione  nazionale,  tenuta  al  piu'  rigoroso  segreto
d'ufficio,   composta   da   un   direttore   di   una   scuola    di
specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente,  e
da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche  in
quiescenza,    individuati     fra     professori     dei     settori
scientifico-disciplinari di riferimento  delle  tipologie  di  scuola
rientranti nella relativa area. La  Commissione  nazionale  valida  i
quesiti e  specifica  i  criteri  di  cui  all'articolo  5,  ai  fini
dell'attribuzione del relativo punteggio e della  approvazione  della
graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte
del  Ministero.  La  Commissione   si   riunisce   presso   la   sede
istituzionale del Ministero o presso altra  sede  istituzionale  resa
disponibile da un  ateneo,  indicata  dal  presidente  e  previamente
autorizzata dal Ministero. 
  2. Nel caso in cui, in attuazione  dell'articolo  3,  comma  4,  la
predisposizione dei quesiti sia affidata dal Ministero ad  una  unica
Commissione nazionale composta da professori universitari,  anche  in
quiescenza,  le  funzioni  della  Commissione  nazionale  di  cui  al
presente articolo, elencate al successivo articolo 5, sono  assorbite
dalla Commissione preposta alla predisposizione dei quesiti.