Art. 4 
 
                         Deposito cauzionale 
 
  1.  Gli  esercenti  aderenti  alla  filiera  versano  una  cauzione
contestualmente all'acquisto  dell'imballaggio  riutilizzabile  pieno
con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione
dell'imballaggio vuoto. 
  2. Il valore unitario della cauzione  e'  proporzionale  al  volume
dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3  euro,  sulla  base  dei
parametri  indicati  nella  tabella  riportata  all'allegato  2,  che
costituisce parte integrante del presente  decreto.  L'importo  della
cauzione in nessun caso comporta un aumento del  prezzo  di  acquisto
per  il  consumatore  e  rimane  invariato  in  tutte  le   fasi   di
commercializzazione della filiera. 
  3. Le modalita' di applicazione e di pagamento della cauzione  sono
definite tra le parti senza oneri o aggravi per l'esercente.