Art. 4 
 
Sede  dello  stabilimento   di   produzione   o,   se   diverso,   di
                           confezionamento 
 
  1. La sede dello stabilimento  di  produzione  o,  se  diverso,  di
confezionamento, di cui  all'articolo  l  del  presente  decreto,  e'
identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento. 
  2. L'indirizzo della sede dello  stabilimento  puo'  essere  omesso
qualora l'indicazione della localita' consenta l'agevole e  immediata
identificazione dello stabilimento. 
  3. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere omessa nel  caso  in
cui: 
    a) la sede dello stabilimento di produzione,  o  se  diverso,  di
confezionamento coincida con la sede gia' indicata  in  etichetta  ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento  (UE)
n. 1169/2011; 
    b) i prodotti alimentari preimballati  riportino  il  marchio  di
identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la  bollatura  sanitaria
ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004; 
    c)  il  marchio   contenga   l'indicazione   della   sede   dello
stabilimento. 
  4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare  responsabile
dell'informazione sugli alimenti dispone  di  piu'  stabilimenti,  e'
consentito indicare tutti gli stabilimenti purche'  quello  effettivo
sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno. 
  5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o,  se
diverso, di confezionamento e'  riportata  in  etichetta  secondo  le
modalita' di presentazione delle indicazioni  obbligatorie  stabilite
dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1169/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          853/2004 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          854/2004 si veda nelle note alle premesse.