Art. 4 
 
Modifiche   all'articolo   98   del   codice   delle    comunicazioni
  elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259
  - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT 
 
  1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono inseriti i seguenti: 
  «16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2,  5,
6 e 7,  dell'articolo  4,  paragrafi  1,  2  e  3,  dell'articolo  5,
paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter,  paragrafo  1,
dell'articolo 6-quater, paragrafi  1  e  2,  dell'articolo  6-sexies,
paragrafi  1,  3  e  4,  dell'articolo  7,  paragrafi  l,  2   e   3,
dell'articolo 9, dell'articolo 11,  dell'articolo  12,  dell'articolo
14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o  dell'articolo  16,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming  sulle  reti
pubbliche  di  comunicazioni  mobili  all'interno  dell'Unione,  come
modificato dal regolamento (UE)  2015/2120  e  dal  regolamento  (UE)
2017/920, l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 120.000 a euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata  cessazione
della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre   all'operatore   il
rimborso delle  somme  ingiustificatamente  addebitate  agli  utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore
a trenta giorni. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame,
la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e
6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1,
dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1,  dell'articolo
6-quater, paragrafo  1,  dell'articolo  6-sexies,  paragrafi  1 e  3,
dell'articolo 7, paragrafo 1,  dell'articolo  9,  paragrafi  1  e  4,
dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1,  dell'articolo 14  o
dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6,  del  citato  regolamento
(UE) n. 531/2012, e successive modificazioni,  e  ritenga  sussistere
motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole  gravita'
per il funzionamento del mercato o per la tutela degli  utenti,  puo'
adottare,  sentiti   gli   operatori   interessati   e   nelle   more
dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti  temporanei
per far sospendere la condotta con effetto immediato. 
  16-ter. In caso di violazione  dell'articolo  3,  dell'articolo  4,
paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2015/2120 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2015, che  stabilisce  misure  riguardanti  l'accesso  a  un'Internet
aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa  al  servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di  servizi
di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012  relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni  mobili  all'interno
dell'Unione,   l'Autorita'   irroga   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 120.000 a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
cessazione della violazione. Qualora  l'Autorita'  riscontri,  ad  un
sommario esame, la sussistenza di  una  violazione  dell'articolo  3,
paragrafi 1, 2, 3 e  4,  del  citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e
ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di
notevole gravita' per il funzionamento del mercato o  per  la  tutela
degli utenti, puo' adottare,  sentiti  gli  operatori  interessati  e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,  provvedimenti
temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 
  16-quater.  L'Autorita'  puo'   disporre   la   pubblicazione   dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e  16-ter,  a  spese
dell'operatore, sui mezzi  di  comunicazione  ritenuti  piu'  idonei,
anche con  pubblicazione  su  uno  o  piu'  quotidiani  a  diffusione
nazionale». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 98 del  Decreto  legislativo  n.
          259/2003   (Codice   delle   comunicazioni   elettroniche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2003,  n.
          214, modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 98. Sanzioni. 
              1. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle reti e servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso
          pubblico. 
              2. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
              3. Se il fatto riguarda la installazione o  l'esercizio
          di impianti di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e' ridotta alla  meta'  se  trattasi  di  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
              4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              6.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
              7. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
              8. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
              9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
              10. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621  del
          codice civile. 
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide, impartiti ai sensi  del  Codice  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  120.000,00  ad  euro  2.500.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
              12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e  9,  e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
              13. In caso di violazione delle disposizioni  contenute
          nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
          il  Ministero  o   l'Autorita',   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. 
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00  ad
          euro  2.500.000,00.  Se  la  violazione   degli   anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
              15. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8  dell'articolo  95,  indipendentemente
          dalla sospensione dell'esercizio e salvo  il  promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
              16. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 1.160.000,00. 
              16-bis.  In  caso  di   violazione   dell'articolo   3,
          paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e
          3,  dell'articolo  5,  paragrafo  1,  dell'articolo  6-bis,
          dell'articolo 6-ter, paragrafo 1,  dell'articolo  6-quater,
          paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1,  3  e
          4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e  3,  dell'articolo  9,
          dell'articolo  11,  dell'articolo  12,  dell'articolo   14,
          dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo
          16, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  n.  531/2012  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  giugno  2012,
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,   come   modificato   dal
          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
          cessazione della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre
          all'operatore il rimborso delle  somme  ingiustificatamente
          addebitate agli utenti,  indicando  il  termine  entro  cui
          adempiere, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.
          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1,
          2,  5  e  6,  dell'articolo  4,  paragrafi  1,   2   e   3,
          dell'articolo  5,   paragrafo   1,   dell'articolo   6-bis,
          dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo  6  quater,
          paragrafo 1,  dell'articolo  6-sexies,  paragrafi  1  e  3,
          dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi  1
          e 4,  dell'articolo  11,  dell'articolo  12,  paragrafo  1,
          dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e
          6, del citato regolamento (UE) n.  531/2012,  e  successive
          modificazioni,  e  ritenga  sussistere  motivi  di  urgenza
          dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'  per  il
          funzionamento del mercato o per  la  tutela  degli  utenti,
          puo' adottare, sentiti gli operatori  interessati  e  nelle
          more   dell'adozione    del    provvedimento    definitivo,
          provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
          effetto immediato. 
              16-ter.  In  caso  di   violazione   dell'articolo   3,
          dell'articolo 4,  paragrafi  1  e  2,  o  dell'articolo  5,
          paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,   che
          stabilisce  misure  riguardanti  l'accesso  a   un'Internet
          aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa  al
          servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
          reti  e  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  e  il
          regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti
          pubbliche di comunicazioni mobili all'interno  dell'Unione,
          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
          cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri,
          ad un sommario esame,  la  sussistenza  di  una  violazione
          dell'articolo  3,  paragrafi  1,  2,  3  e  4,  del  citato
          regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere  motivi  di
          urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole  gravita'
          per il funzionamento del mercato  o  per  la  tutela  degli
          utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati  e
          nelle  more  dell'adozione  del  provvedimento  definitivo,
          provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
          effetto immediato. 
              16-quater. L'Autorita' puo' disporre  la  pubblicazione
          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dei  commi  16-bis  e
          16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di  comunicazione
          ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
          quotidiani a diffusione nazionale. 
              17. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal
          Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e successive modificazioni.". 
              Il  testo  degli  articoli  3,  4,  5,  6-bis,   6-ter,
          6-quater,  6-sexies,  7,  9,  11,  12,  14,  15  e  16  del
          Regolamento (CE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti
          pubbliche di comunicazioni mobili  all'interno  dell'Unione
          (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30  giugno  2012,
          n. L 172. 
              Il testo degli articoli 3,  4,  paragrafi  1  e  2,  5,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.   2015/2120   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre  2015,
          che stabilisce misure riguardanti l'accesso  a  un'Internet
          aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa  al
          servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
          reti  e  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  e  il
          regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti
          pubbliche di comunicazioni mobili all'interno  dell'Unione,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 novembre 2015, n. L 310.