Art. 4 Autorita' nazionale competente 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento e per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. In caso di violazioni di lieve entita', da valutarsi rispetto alla capacita' delle medesime violazioni di ridurre la sicurezza o di mettere in serio pericolo la sicurezza del volo, l'E.N.A.C. diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante il rispetto delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito, nonche' ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'E.N.A.C. procede a norma delle disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta ferma la facolta' dell'E.N.A.C. di limitare, sospendere o revocare le certificazioni rilasciate. 4. L'E.N.A.C. assicura la sorveglianza continua dei certificati emessi, svolge indagini, esegue ispezioni e adotta ogni provvedimento finalizzato a impedire il perdurare di una violazione.
Note all'art. 4: - Il Capo I delle sezioni I e II della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, e' cosi' rubricato: «Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi generali Sezione II Applicazione».