Art. 4 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1.  L'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (E.N.A.C.)   e'
l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento e
per l'accertamento delle violazioni e  l'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative previste dal presente decreto. 
  2. Si osservano, in quanto  compatibili  con  quanto  previsto  dal
presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  3. In caso di violazioni di lieve entita',  da  valutarsi  rispetto
alla capacita' delle medesime violazioni di ridurre la sicurezza o di
mettere in serio pericolo la sicurezza del volo,  l'E.N.A.C.  diffida
il trasgressore a regolarizzare le violazioni  mediante  il  rispetto
delle  azioni  correttive  prescritte  entro  un  termine  stabilito,
nonche'  ad  adoperarsi  per  elidere  o   attenuare   le   eventuali
conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In  caso  di  mancata
ottemperanza  alla  diffida,  l'E.N.A.C.  procede   a   norma   delle
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.  Resta  ferma  la  facolta'  dell'E.N.A.C.  di
limitare, sospendere o revocare le certificazioni rilasciate. 
  4. L'E.N.A.C. assicura la  sorveglianza  continua  dei  certificati
emessi, svolge indagini, esegue ispezioni e adotta ogni provvedimento
finalizzato a impedire il perdurare di una violazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il Capo I delle sezioni I e II della citata legge  24
          novembre 1981, n. 689, e' cosi' rubricato: 
              «Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
              Sezione I Principi generali 
              Sezione II Applicazione».