Art. 4
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad
una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo
all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre
categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti
nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Note all'art. 4:
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, reca: "Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".