Art. 4 
 
 
              Esclusioni dall'obbligo di reperibilita' 
 
  1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile  ad
una delle seguenti circostanze: 
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
    b)  causa  di  servizio  riconosciuta  che   abbia   dato   luogo
all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle  prime  tre
categorie della Tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero  a  patologie  rientranti
nella Tabella E del medesimo decreto; 
    c)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di
invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
          1981,  n.  834,  reca:  "Definitivo   riordinamento   delle
          pensioni di guerra, in  attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".