Art. 4
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell'anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.