Art. 4 Agevolazioni concedibili e interventi ammissibili 1. Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato. Il finanziamento agevolato puo' avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non puo' essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%. 2. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie: a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; c. investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; d. investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 4. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A. 5. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera b) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A. 6. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera c) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A per gli investimenti nell'azienda agricola connessi alla produzione agricola primaria, nella tabella 2A dell'Allegato A per gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli, nella tabella 3A dell'Allegato A per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 7. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera d) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A. 8. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 9. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da PMI, e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 10. Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.