Art. 4 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis le parole da «o certificazione» ad «altra p.a.»
sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2-ter e'  aggiunto  il  seguente:  «2-quater.  I
proprietari di immobili distrutti o che  hanno  subito  danni  gravi,
dichiarati inagibili con ordinanza sindacale  e  adibiti,  alla  data
degli eventi sismici, all'esercizio dell'attivita' di impresa di  cui
al  comma  2  sulla  base  di  un  contratto  di  locazione,  possono
beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  comma  2-ter,  secondo  le
modalita' definite nel comma medesimo, sostituendosi  ai  locatari  i
quali  abbiano  cessato  l'attivita'  o  comunque   rinunciato   alla
richiesta  dei  medesimi  contributi.  I  contributi  possono  essere
concessi a condizione che il richiedente documenti il  permanere  dei
requisiti di ammissibilita' elencati nell'Allegato  1  alla  presente
ordinanza e il rispetto degli obblighi posti dal successivo art. 19.» 
  2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017, sono apportate le  seguenti  modifiche:  dopo  il
comma 8 e' aggiunto il seguente: «9. Nel caso di edifici classificati
con esito B o C a seguito di verifica di agibilita' con schede  AeDES
e che, sulla base della  perizia  eseguita  dal  tecnico  incaricato,
risultino aver  comunque  subito  danni  gravi  come  definiti  dalla
Tabella 1 di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, la  verifica
preliminare del livello di danno e' eseguita con le modalita' di  cui
al successivo art. 6-bis.». 
  3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza»
sono  inserite  le  parole:  «(come  definite  dal  «Manuale  per  la
compilazione della  scheda  di  1°  livello -  AeDES»  approvato  con
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  5  maggio
2011)»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nel  caso  di
edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo,  caratterizzati  dalla
contestuale  presenza  di  unita'  immobiliari  non  utilizzabili  al
momento dell'evento sismico ed altre  che  risultino  utilizzabili  a
fini abitativi o produttivi, il costo  ammissibile  a  contributo  e'
pari  al  minor  importo  tra  il   costo   convenzionale   calcolato
sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile  al  momento
del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile  per  assicurare
l'agibilita' strutturale  dell'intero  edificio,  le  finiture  sulle
parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta'  esclusiva
relative alle unita' immobiliari utilizzabili a fini abitativi.»; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le  spese  tecniche
per la progettazione sono ammesse a  contributo  ed  erogate  con  il
primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura  massima  del
80%  del  contributo  ammissibile  per  le  stesse  spese.  L'importo
rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali,
e' proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione,
il  beneficiario  puo'  inoltre  chiedere  che  siano   integralmente
rimborsate le spese ammissibili,  sostenute  e  documentate  mediante
produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e  prove
di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o  dal
progettista incaricato ad imprese specializzate, purche' queste siano
iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge.»; 
    d) al comma 9, le parole da «ad esclusivo uso» ad «analoghe» sono
soppresse. 
  4. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017, dopo il comma 5-quater e' aggiunto  il  seguente:
«5-quinquies. Le spese sostenute dai  soggetti  di  cui  all'art.  1,
successivamente  alla  data  del  sisma,  per  la   gestione   e   il
mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti  di  cui  all'art.  2,
comma 5, lettera d), che, pur non risultando danneggiati, necessitano
per  il  mantenimento  e  protezione  delle  certificazioni   di   un
procedimento  di  maturazione  che  risulti  interrotto  per  effetto
dell'inagibilita' dell'edificio  in  cui  era  insediata  l'attivita'
produttiva, sono ammissibili a rimborso nella percentuale del 60% del
costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi
di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al  ripristino
o ricostruzione dell'edificio danneggiato.». 
  5. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Determinazione preventiva del livello operativo). - 1.
I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione, mediante la piattaforma  informatica  predisposta  dal
Commissario  straordinario  ovvero  a  mezzo  PEC,  una   valutazione
preventiva alla richiesta di contributo in  ordine  alla  definizione
del  livello  operativo  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  5
dell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 
  2. Alla richiesta di  cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
deve essere allegata  la  necessaria  documentazione  ai  fini  della
determinazione  del  livello  operativo  ottenuto  sulla  base  della
combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi  di  vulnerabilita'»
stabiliti  nelle  tabelle  2  e  4  dell'Allegato  1  alla   presente
ordinanza. 
  3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
richiesta di cui al comma 1, procede  alla  valutazione  del  livello
operativo per l'edificio danneggiato e ne da' comunicazione,  con  le
medesime modalita' di cui al comma 1, al richiedente. 
  4. In nessun caso  la  richiesta  di  cui  al  presente  art.  puo'
comportare proroghe ai termini fissati  per  la  presentazione  delle
domande di contributo.». 
  6. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma  1,
le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole «31 ottobre
2018». 
  7. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)
gli  estremi  della  scheda  FAST,  AeDES  o  GL-AeDES  che   attesti
l'inutilizzabilita' dell'edificio;»; 
    b) al comma 2, la lettera b) e' soppressa; 
    c) al comma 2, in  fine,  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: «d) l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato
ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza.»; 
    d) al comma 3, le lettere c), d), ed e) sono soppresse; 
    e) al comma 3, lettera f), le parole «e di non avere rapporti con
l'impresa appaltatrice» sono soppresse. 
  8. L'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13  del
9 gennaio 2017 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici). - 1.
Nei casi di cui all'art. 8  della  presente  ordinanza,  qualora  sia
stato costituito lo  Sportello  unico  per  le  attivita'  produttive
(SUAP) ai sensi dell'art. 3, comma 5,  del  decreto-legge,  l'Ufficio
speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo  ai
sensi del precedente art. 7, all'esito della verifica preliminare  di
cui al comma 1 dell'art. 13, provvede all'istruttoria finalizzata  al
rilascio del titolo unico di cui all'art. 7  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Contestualmente, l'Ufficio
speciale trasmette  al  comune  territorialmente  competente  con  le
modalita' informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la  documentazione
necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla  conformita'
urbanistica ed edilizia dell'intervento. Negli altri casi,  l'Ufficio
speciale all'esito della verifica  preliminare  di  cui  al  comma  1
dell'art. 13 trasmette al comune anche la  documentazione  necessaria
per il rilascio del titolo unico di cui all'art. 7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. 
  2. La domanda  di  contributo,  corredata  degli  elaborati  e  dei
documenti di  cui  all'art.  8,  comma  3,  lettera  b),  punto  ii),
costituisce Segnalazione certificata di inizio  attivita'  (SCIA)  ai
sensi dell'art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, o domanda  di  permesso  a  costruire  ai  sensi
dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  in
relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. La domanda,
corredata degli elaborati di cui all'art. 8,  comma  3,  lettera  b),
punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta
di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per  le
costruzioni in zona sismica. 
  3.  Nel  termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione di cui al comma 1, il comune procede  allo  svolgimento
dell'attivita'  istruttoria  finalizzata  al  rilascio   del   titolo
abilitativo edilizio o all'assunzione di  motivati  provvedimenti  di
divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi da essa prodotti e adotta le  proprie  determinazioni
dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione.  Nei
casi di cui all'ultimo periodo del precedente comma 1,  nel  medesimo
termine il  comune  provvede  anche  all'istruttoria  finalizzata  al
rilascio del titolo unico di cui agli articoli 5 e 7 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Qualora, in  conseguenza
dei  danni  causati  dal  sisma  alle  strutture  comunali  ed   alla
documentazione ivi  contenuta,  risulti  impossibile  disporre  della
documentazione necessaria per le verifiche di conformita' urbanistica
ed edilizia dell'immobile interessato dalla  domanda  di  contributo,
l'istruttoria di cui al precedente periodo puo' basarsi su ogni altra
informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in  possesso
del comune o acquisito presso  altre  pubbliche  amministrazioni.  In
tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti e' consentito  previa
deliberazione della Giunta comunale che attesti  l'impossibilita'  di
avvalersi di documentazione del comune  per  le  ragioni  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. All'istruttoria  comunale  di  cui  al  precedente  comma  3  si
applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.  10
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017. 
  5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli
ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto
e' sottoposto al parere della conferenza regionale  di  cui  all'art.
16, comma 4, del decreto-legge.  A  tal  fine,  il  Presidente  della
Regione -  Vice  Commissario  competente  provvede  a  convocare   la
conferenza entro cinque giorni dal  ricevimento  della  comunicazione
del Comune di cui al primo periodo del precedente comma 3. 
  6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo' in  ogni
caso  essere  emesso  se  per  qualsiasi  motivo  il  comune  non  ha
rilasciato il titolo edilizio ai sensi del comma 3.». 
  9. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  13
del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In  caso  di  esito
positivo dell'accertamento di cui al precedente  comma  1,  l'Ufficio
speciale procede all'istruttoria di cui  all'art.  9  e,  nei  trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione  del  Comune  di
cui al comma 3 del medesimo art. 9,  acquisisce  l'autorizzazione  ai
fini sismici prevista dall'art. 94 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  l'eventuale  parere  della
conferenza  regionale,  verifica  l'ammissibilita'  al  finanziamento
dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e
provvede a richiedere il  Codice  unico  di  progetto  (CUP)  di  cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG
dandone  comunicazione   al   richiedente   mediante   la   procedura
informatica a tal fine predisposta.»; 
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3  e
4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni  dalla  comunicazione
di cui al comma 2,  a  pena  di  improcedibilita'  della  domanda  di
contributo, trasmette all'Ufficio speciale: 
    a) l'indicazione dell'impresa incaricata di  eseguire  i  lavori,
scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono
partecipare solo le imprese che: 
      risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30,  comma  6,
del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000
euro, della qualificazione ai  sensi  dell'art.  84  del  codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per
l'individuazione  dell'impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito
verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite
per la scelta; 
    c)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta
nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge  n.  189
del 2016; 
    d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti
di non avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,
quali quelli  di  legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,
socio, direttore  tecnico,  dipendente,  collaboratore  coordinato  e
continuativo o  consulente,  con  l'impresa  appaltatrice  e  con  le
eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese  incaricate
delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove  di  laboratorio
sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio,  di  parentela,  di
affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,  con  il
titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. 
  4-ter. L'Ufficio speciale, al ricevimento della  documentazione  di
cui al comma  4-bis,  determina  il  contributo  da  concedere  e  lo
comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta
dal Commissario straordinario.». 
    c) al comma 5, dopo le parole «comma 2» sono inserite  le  parole
«ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter»; 
    d) il comma 6 e' soppresso. 
  10. L'art. 14-bis dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.
13 del 9 gennaio 2017 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-bis (Edifici  ubicati  in  aree  interessate  da  dissesti
idrogeologici).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano agli interventi di ripristino con miglioramento  sismico  o
di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal
Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (PAI)  o  da  altri  strumenti  di
pianificazione o programmazione approvati dalle Autorita' competenti,
quali: 
    a) fasce fluviali a maggiore pericolosita' o a  maggiore  rischio
di esondazione; 
    b) aree suscettibili di instabilita' dinamiche  in  fase  sismica
come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto  elevato
(R3 o R4), le zone di  rispetto  per  faglie  attive  e  capaci,  per
liquefazione o per cavita' sotterranee instabili. 
  2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione
della pericolosita' e del rischio indicate  dal  PAI  o  dagli  altri
strumenti  approvati  dalle  autorita'  competenti,  gli   interventi
edilizi sono possibili alle sole condizioni  previste  e  nei  limiti
stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente. 
  3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano  previsti  interventi
di  mitigazione  del  rischio  finanziati  dai  piani  sui   dissesti
idrogeologici  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  lettera   c),   del
decreto-legge sono ammissibili  anche  altri  interventi  diversi  da
quelli  di  cui  al  comma  2  purche'  gli  edifici  ripristinati  o
ricostruiti vengano  utilizzati  dopo  l'esecuzione  delle  opere  di
mitigazione. 
  4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui  al  comma
1, a seguito di determinazione dell'Autorita' competente, non possano
essere ricostruiti nello stesso sito o  migliorati  sismicamente,  il
Vice Commissario puo' autorizzarne la ricostruzione in altri siti non
pericolosi e non suscettibili di instabilita' dinamiche,  individuati
tra quelli  gia'  edificabili  dallo  strumento  urbanistico  vigente
ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. 
  5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 puo' essere
concesso un contributo determinato sulla base del  costo  parametrico
previsto nella Tabella 6 dell'Allegato 2 alla presente ordinanza  per
il  livello   operativo   L4   calcolato   sulla   superficie   utile
dell'edificio  da  delocalizzare,  incrementato  percentualmente  per
quanto necessario a compensare il  costo  effettivo  di  acquisto  od
esproprio dell'area e comunque fino  al  \30%.  L'area  dove  insiste
l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate
dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura  del  proprietario,
sono cedute  gratuitamente  al  comune  per  essere  adibite  ad  uso
pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona.». 
  11. All'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  13
del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, primo periodo,  le  parole  da  «da  formulare»  a
«domanda» sono soppresse; 
    b) al comma 3, ultimo periodo, le parole «di  cui  all'art.  106»
sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 107»; 
    c)  il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.   Ai   fini
dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche  di  cui
all'art. 3, comma 8, della presente ordinanza, il  beneficiario,  nel
termine  di  cinque  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di
concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra  tramite
procedura informatica la richiesta  all'Ufficio  speciale,  allegando
fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto.». 
  12.  Il  §  4  dell'Allegato  1   all'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e'  sostituito  dal  seguente:
«Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i
contributi in qualita' di proprietari di immobili ad uso  produttivo,
deve essere dimostrata la presenza  all'interno  dell'immobile,  alla
data del sisma, di un'attivita' produttiva avente i requisiti di  cui
all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza».