Art. 4 
 
 
                         Gestione del Fondo 
 
  1. La gestione del Fondo e' affidata ad INVITALIA,  sulla  base  di
apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e  con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
stipulata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha  natura  di  gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei  Conti,  ai
sensi dell'art. 9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.  Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 
  2. La convenzione di cui al comma 1  stabilisce,  tra  l'altro,  le
modalita' di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello
Sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare sulla gestione del Fondo. 
  3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere
sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo  del
2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione  delle
agevolazioni di cui al presente decreto.