Art. 4 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,   il
commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
  regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,  97,
98 e 99; 
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,  secondo
comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e
119; 
  decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; 
  legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9,  10,  10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
  decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
  leggi ed altre disposizioni regionali  strettamente  connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.