Art. 4 Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari 1. Gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall'art. 1, comma 3, lettera d), dall'art. 3, comma 1, lettera a) e g), e comma 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.