Art. 4 
 
 
        Requisiti specifici per il riconoscimento delle O.P. 
 
  1. Le  persone  giuridiche  che  chiedono  il  riconoscimento  come
«organizzazioni di  produttori»  devono  dimostrare  di  possedere  i
seguenti requisiti: 
    a) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione
indicati e alla tipologia di prodotto, deve  essere  almeno  pari  ai
valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A); 
    b)  il   valore   minimo   della   produzione   commercializzata,
proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della  O.P.,
con riferimento ai gruppi di Regione indicati  e  alla  tipologia  di
prodotto, deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella  1
(Allegato A) o l'impegno a  realizzare  il  valore  minimo  entro  il
biennio successivo all'anno di riconoscimento. 
  2. Le  persone  giuridiche  che  chiedono  il  riconoscimento  come
«organizzazioni  di  produttori»  ai  sensi  del   presente   decreto
documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui
all'art. 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la  propria
base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere  o  a  conferire
alla O.P., una quota - espressa in volume  -  non  inferiore  al  25%
della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata
da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'art. 13, comma 6. 
  3. In sede di primo riconoscimento, la produzione  commercializzata
e' costituita dalla media del valore del  prodotto  commercializzato,
calcolato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla
O.P. e/o dai propri soci  nel  biennio  precedente  la  presentazione
dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri
documenti   contabili.   Decorsi   due   esercizi   dalla   data   di
riconoscimento,  il  valore  della  produzione  commercializzata   e'
ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della  sola
O.P.. 
  4. In sede di riconoscimento e per l'anno di riferimento successivo
a  quello   di   concessione   del   riconoscimento   la   produzione
commercializzata riconosciuta alla O.P. e' comprensiva della quota di
prodotto commercializzata direttamente dai  propri  soci  produttori,
persone fisiche e giuridiche, nei seguenti casi: 
    a) se la quantita' di prodotto, dichiarata al SIAN ai  sensi  del
decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, e'  riconducibile
alla vendita diretta  dei  prodotti  al  consumatore  per  fabbisogno
personale o al di fuori della propria azienda  o  con  l'utilizzo  di
detti prodotti nelle attivita' connesse; 
    b) se  il  prodotto  e'  venduto  direttamente  o  tramite  altra
organizzazione  di  produttori  designata   dall'organizzazione   cui
aderiscono, regolamentata  in  quantita'  rispetto  al  volume  della
produzione commercializzabile della propria O.P.; 
    c) se  il  prodotto  e'  venduto  direttamente  o  tramite  altra
organizzazione  di  produttori  designata   dall'organizzazione   cui
aderiscono, quando questo prodotto ha caratteristiche intrinseche che
non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della O.P.; 
    d) se il prodotto e' commercializzato da societa'  cooperative  e
consorzi, soci della O.P. in base ad accordi scritti. 
  5. Per il secondo  anno  di  riferimento  successivo  a  quello  di
concessione   del   riconoscimento   l'O.P.   deve   dimostrare    la
commercializzazione diretta di una quota - espressa in volume  -  non
inferiore al 25% della  produzione  specifica  di  riferimento  della
O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui  all'art.
13, comma 6. Nel caso che tale requisito  non  venga  dimostrato,  il
riconoscimento e' revocato a  partire  dal  1°  aprile  dell'anno  di
accertamento del mancato rispetto del requisito. 
  6.  La  percentuale  della  produzione  che   la   O.P.   autorizza
complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata
al di fuori dell'organizzazione di produttori non  deve  superare  il
75% (settantacinquepercento) in volume della produzione specifica  di
riferimento. 
  7. Le Regioni possono stabilire limiti piu' elevati per i parametri
di cui ai commi 1  e  2,  informandone  il  Ministero.  Ai  fini  del
riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi
nella Regione di riferimento. 
  8. La verifica dei  requisiti  per  il  riconoscimento  delle  O.P.
avviene  sulla  base  della  documentazione   presentata   unitamente
all'istanza di riconoscimento, nonche' delle informazioni  reperibili
attraverso il fascicolo aziendale del SIAN. 
  9. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo  che  sono
state riconosciute dallo  Stato  membro  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dell'art. 26 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,  n.  228  sono  considerate  riconosciute
quali  organizzazioni  di  produttori  ai  sensi  dell'art.  152  del
Regolamento fino all'anno di regime. Dall'anno di  riferimento  2018,
le O.P. devono dimostrare il possesso dei requisiti e  dei  parametri
di rappresentativita' di cui al presente decreto.