Art. 4 Requisiti specifici per il riconoscimento delle O.P. 1. Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come «organizzazioni di produttori» devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A); b) il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P., con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) o l'impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all'anno di riconoscimento. 2. Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come «organizzazioni di produttori» ai sensi del presente decreto documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire alla O.P., una quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'art. 13, comma 6. 3. In sede di primo riconoscimento, la produzione commercializzata e' costituita dalla media del valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili. Decorsi due esercizi dalla data di riconoscimento, il valore della produzione commercializzata e' ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P.. 4. In sede di riconoscimento e per l'anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento la produzione commercializzata riconosciuta alla O.P. e' comprensiva della quota di prodotto commercializzata direttamente dai propri soci produttori, persone fisiche e giuridiche, nei seguenti casi: a) se la quantita' di prodotto, dichiarata al SIAN ai sensi del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, e' riconducibile alla vendita diretta dei prodotti al consumatore per fabbisogno personale o al di fuori della propria azienda o con l'utilizzo di detti prodotti nelle attivita' connesse; b) se il prodotto e' venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, regolamentata in quantita' rispetto al volume della produzione commercializzabile della propria O.P.; c) se il prodotto e' venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, quando questo prodotto ha caratteristiche intrinseche che non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della O.P.; d) se il prodotto e' commercializzato da societa' cooperative e consorzi, soci della O.P. in base ad accordi scritti. 5. Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l'O.P. deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'art. 13, comma 6. Nel caso che tale requisito non venga dimostrato, il riconoscimento e' revocato a partire dal 1° aprile dell'anno di accertamento del mancato rispetto del requisito. 6. La percentuale della produzione che la O.P. autorizza complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 75% (settantacinquepercento) in volume della produzione specifica di riferimento. 7. Le Regioni possono stabilire limiti piu' elevati per i parametri di cui ai commi 1 e 2, informandone il Ministero. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento. 8. La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonche' delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN. 9. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 del Regolamento fino all'anno di regime. Dall'anno di riferimento 2018, le O.P. devono dimostrare il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentativita' di cui al presente decreto.