Art. 4 
 
  1. Ferma restando l'attuazione del trasferimento  delle  strade  di
cui all'art. 1, commi 1 e  2,  resta  di  competenza  della  stazione
appaltante l'ultimazione dei  lavori  per  i  quali,  alla  data  del
presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per  la
realizzazione ovvero dei lavori per i quali, entro il 31 luglio 2017,
sia stata definita la progettazione e  autorizzata  la  pubblicazione
del bando di gara. Resta altresi' di competenza  ed  a  carico  della
medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a
fatti ed atti antecedenti alle date  di  scadenza  di  cui  al  primo
periodo, aventi ad oggetto i beni trasferiti. 
  Il presente decreto e' inviato agli organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 febbraio 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri      
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
             Delrio 

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