Art. 4 Controlli dell'ufficio del registro delle imprese 1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale, ne verifica la completezza formale e la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 112 del 2017, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione. 2. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e' comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si applica, in via transitoria, l'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017. 3. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessita', puo' invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.