Art. 4 Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016 1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»; b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»; c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015». 2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»; b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto»; c) all'art. 3, e' inserito il seguente comma 2 «La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017»; d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»; e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2018 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco