(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e  soggetti
sindacali, improntate alla  partecipazione  consapevole,  al  dialogo
costruttivo  e  trasparente,  alla   reciproca   considerazione   dei
rispettivi  diritti  ed  obblighi,   nonche'   alla   prevenzione   e
risoluzione dei conflitti. 
    2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e  dei  cittadini  con
gli interessi dei lavoratori; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono la crescita professionale e  l'aggiornamento  del
personale, nonche' i  processi  di  innovazione  organizzativa  e  di
riforma della pubblica amministrazione. 
    3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti  dall'art.  7,
si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 
    4.  La  partecipazione  e'  finalizzata   ad   instaurare   forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni  di  valenza
generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire  adeguati  diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
      informazione; 
      confronto; 
      organismi paritetici di partecipazione. 
    5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti  che  obbligano  reciprocamente  le  parti,  ai  diversi
livelli previsti dall'art. 7. Le clausole dei contratti  sottoscritti
possono essere  oggetto  di  successive  interpretazioni  autentiche,
anche a richiesta di  una  delle  parti,  con  le  procedure  di  cui
all'art. 8. 
    6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  un  osservatorio  a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter,  decreto  legislativo  n.  165/2001.
L'osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. L'osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali  che  assumano  una  rilevanza
generale, anche al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  contenziosi
generalizzati. 
    7. Le clausole del presente  titolo  sostituiscono  integralmente
tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste  nei
precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali  sono  pertanto
disapplicate.