Art. 4 Articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici 1. L'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici coincide con l'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici presenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 2. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, terzo periodo della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, rimangono in carica fino alla fine del proprio mandato.