Art. 4 ANSF 1. L'ANSF nell'ambito della propria attivita' sul trasporto di merci pericolose svolge i seguenti compiti: a) monitora nell'ambito dei controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni l'adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture ferroviari, con particolare riguardo alla formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi di cui alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID; b) propone al Dipartimento, se del caso, un elenco di misure per l'individuazione, la classificazione e la gestione delle non conformita' e dei rilievi e ove approvate le fa proprie ed emana le relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia in applicazione dell'art. 18 della legge n. 122/2016; c) garantisce idoneo supporto tecnico per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale POLFER dedicato alle attivita' di vigilanza e controllo; d) nell'ambito della relazione annuale che trasmette al Dipartimento sulle attivita' svolte fornisce, anche sulla base delle risultanze delle attivita' di vigilanza condotte, eventuali segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose ivi comprese proposte di norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale e prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui al art. 3 comma 2 lettera d; e) promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi di esperienze con le autorita' di vigilanza e controllo di altri Stati; f) emana apposite linee guida al fine di garantire la sicurezza nei casi di cui al punto 1.4.2.2.4 del RID relativi alla prosecuzione del trasporto per il quale non e' possibile il ripristino della conformita' al RID; g) cura l'ammissione tecnica e l'autorizzazione di messa in servizio di carri adibiti al trasporto di merci pericolose nonche' le eventuali modifiche del fascicolo e del libretto cisterna anche acquisendo le certificazioni relative al RID rilasciate dagli organismi a tal fine riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; h) garantisce che la formazione dei cui al capitolo 1.3 del RID sia accessibile a tutti anche attraverso i Centri di formazione riconosciuti, in osservanza dell'art. 17 del decreto legislativo n. 162/2007ยป.; i) segnala eventuali criticita' e fornisce al Dipartimento tutto il necessario supporto per la formazione della posizione italiana in seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali (UE, OTIF, UNECE).