Art. 4 Attivita' e costi ammissibili 1. Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attivita' di consulenza: a) attivita' sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento; b) attivita' fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneita' della societa' all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato; c) attivita' necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione; d) attivita' finalizzate a supportare la societa' emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria; e) attivita' di assistenza della societa' emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche cosi' come definite nell'art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014; f) attivita' riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attivita' relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa; g) attivita' di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilita' della societa', a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunita' finanziaria. 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione. 3. Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad attivita' di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. 4. L'effettivita' del sostenimento dei costi e l'ammissibilita' degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.